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Ordinanza Interlocutoria — n. 30685/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and remands case to determine if prior judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30685/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Luca Bulfoni against a regional tax commission decision. The court noted the lower court had previously rejected the taxpayer's request to reinstate a case after a Supreme Court ruling. Consequently, the court ordered the parties to address whether a specific prior judgment had become final to ensure procedural efficiency.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; The court may dismiss an appeal and remand the case to a new hearing when a preliminary issue regarding the finality of a prior judgment requires immediate clarification to ensure procedural economy.

Parole chiave

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Italian tax procedure remand to new hearing passage into finality procedural economy tax assessment notice Corte di Cassazione interlocutory order assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione n. 394 del 10/01/2013
Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 124/05/14 del 21/01/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29519/2014 R.G. proposto da Bulfoni Luca, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 28, presso lo studio dell’avv. Vinicio Viol, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 26/09/2022 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, viadei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 1345/02/14, depositata il 2 luglio 2014 e notificata l’11 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Indagini bancarie -Rinvio a nuovo ruolo. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Fichera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1345/02/14 del 02/07/2014, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) ha rigettato, in sede di rinvio, il ricorso per riassunzione proposto da Luca Bulfoni a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 394 del 10 /0 1 /201 3 .

Invero, con tale sentenza veniva cassata la sentenza della CTR n. 48/05/09, che aveva accolto gli appelli riuniti del contribuente avverso le sentenze n. 97, 99, 100 e 101/01/06 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), con la quale erano stati rigettati i ricorsi avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti, gli avvisi di accertamento venivano notificati al contribuente a seguito di una verifica fiscale avvenuta nei suoi confronti e nonostante quest’ultimo ritenesse di avere diritto a beneficiare della definizione agevolata prevista dall’art. 9 della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Avverso la menzionata sentenza, Luca Bulfoni proponeva ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.

3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Va preliminarmente evidenziato che, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare necessario invitare le parti a dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR n. 124/05/14 del 21/01/2014, resa in giudizio che è ritenuto avere natura pregiudiziale dal ricorrente con riferimento all’IRAP.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 124/0