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Ordinanza Interlocutoria — n. 30678/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal to determine if prior company judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30678/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal filed by the Revenue Agency against a regional commission's decision. The core dispute involved a shareholder challenging a capital income tax assessment based on a prior company audit that had been annulled. The court ordered a new hearing to determine if the annulled company judgment had become legally final, which is a prerequisite for the shareholder's current claim.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 23 comma 8 bis d.l. 137/2020: When a tax appeal relies on the finality of a prior annulled judgment, the court must suspend proceedings to verify if that prior judgment has acquired the force of res judicata.

Parole chiave

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Italian tax law res judicata verification shareholder capital income procedural suspension annulled company judgment ripresa fiscale aziendale imposizione della famiglia ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 23 comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1330/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Generoso Vincenzo, elettivamente domiciliato in Licata, via Sole n. 3, presso lo studio dell’avv. Angelo Magliarisi, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calceal controricorso –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 136/35/12, depositata il 27 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Reddito di partecipazione del socio di s.r.l. a ristretta base familiare - Sospensione necessaria -Rinvio a nuovo ruolo. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Fichera, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 136/35/12 del 27/11/2012, la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 237/01/07 della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso di Vincenzo Generoso, socio della Generoso s.r.l., avverso l’avviso di accertamento a lui notificato a fini IRPEF (maggior reddito da capitale) relativo all’anno d’imposta 2000. 1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti:

a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale nei confronti della Generoso s.r.l. e, in conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa a carico della società a ristretta base familiare, veniva notificato ai soci, tra cui anche l’odierno ricorrente, un avviso di accertamento in relazione al maggior reddito da capitale derivante dalla distribuzione di utili extrabilancio;

b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente in ragione dell’estinzione del giudizio concernente la Generoso s.r.l.;

c) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR. 1.2. La CTR rigettava il ricorso erariale osservando che: a) «l’avviso nei confronti della società era stato annullato con sentenza in pari data della medesima Commissione e tanto ovviamente bastava per travolgere l’avviso impugnato dal Generoso»;

b) l’appello proposto avverso la sentenza della CTP era stato rigettato dalla CTR con sentenza dell’11/05/2012 in ragione dell’erronea notificazione a soggetto non legittimato.

2. Avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. Vincenzo Generoso resisteva con controricorso.

4. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 23/10/2018, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la eventuale trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO CHE 1. Va preliminarmente evidenziato che, per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare necessario invitare le parti a dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR resa in data 11/05/2012, con la quale è stato ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento relativo a Generoso s.r.l., sentenza resa in giudizio che è ritenuto avere natura pregiudiziale dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alle parti termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per dedurre in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria regionale de