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Ordinanza Interlocutoria — n. 30670/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failure to notify new documents to opposing counsel within required timeframe.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30670/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding hidden corporate profits. The taxpayer requested a declaration of ceased controversy by submitting documents proving adherence to a tax facilitation scheme, but these documents were not served on the State Attorney's Office representing the tax agency. The court ruled that under general principles of law, the taxpayer must be granted a new term to notify these new documents to the opposing party before the case can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The court must grant the party a new term to notify new documents to the opposing counsel when such documents were not previously served, thereby suspending the judgment on the merits until proper service is effected.

Parole chiave

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tax appeal procedure service of documents ceased controversy declaration tax facilitation scheme new term assignment opposing party notice procedural suspension onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 19980/2014
in applicazione dei princìpi di diritto desumibili in tesi generale da Cass. Sez. U., n. 19980/2014, dev e essere assegnato al ricorrente un termine per la notificazione dei nuovi documenti all ’A vvocatura erariale e ciò comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo (Cass.31/03/2017, n.
Cass. 31/03/2017, n. 8567
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5515/2017 proposto da: MAURIZIO ORTOLOMO, elettivamente domiciliato in Roma Via E. Q. Visconti 103, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Izzo (ZZILSN70S07G812Y), rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Amodio (MDAPQL68A03H703M) e Angelo Scala (SCLNGL68R14F839Q). -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 7020/45/2016 depositata il 19/07/2016. IRPEF ACCERTAMENTO Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Maurizio Ortolomo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef, per il 2008, redditi non dichiarati, e cioè gli utili occulti distribuiti ai soci dalla Ortolomo Elettricità Generale S.r.l., società a ristretta base partecipativa di cui il contribuente era socio della misura del 45 per cento;

2. il primo giudice accolse il ricorso con sentenza (n. 17487/2015) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’ufficio edha respinto l’appello incidentale del contribuente;

3. quest’ultimo ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

4. la causa è stata rimessa alla quinta sezione con ordinanza della sesta-quinta sezione n. 11358/2018;

5. con “istanza di dichiarazione cessata materia del contendere” datata 30/09/2022, il contribuente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione degli atti allegati nel corso del giudizio;

6. la documentazione agli atti, attinente alla dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione agevolata presentata il 30/04/2019, non risulta notificataall’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende l ’ Agenzia delle entrate nel giudizio di legittimità,essendosi costituita con controricorso ;

7. in applicazione dei princìpi di diritto desumibili in tesi generale da Cass. Sez. U., n. 19980/2014, dev e essere assegnato al ricorrente un termine per la notificazione dei nuovi documenti all ’A vvocatura erariale e ciò comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo (Cass.31/03/2017, n. 8567);

8. ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio per la definizione agevolata (“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, è necessario che, nel medesimo termine, il contribuente depositi dichiarazione di rinuncia al giudizio, corredata della documentazione idonea a dimostrare che la detta definizione agevolata e i connessi pagamenti del debito tributario si riferiscono all’avviso di accertamento oggetto del giudizio;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna al ricorrente un termine di 60 giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, per la notificazione dei nuovi documenti all’Avvocatura gener