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Ordinanza Interlocutoria — n. 30660/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings under new law allowing taxpayers to opt for simplified tax dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30660/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax dispute proceedings regarding LASI ANGELO's challenges to tax assessments and penalties. The taxpayer voluntarily opted for the simplified tax dispute resolution procedure introduced by Law No. 130/2022, which allows for expedited resolution of pending cases. Consequently, the court ordered a suspension of the trial and a remittal to the lower court to handle the matter under the new simplified framework.

Regesto Legislator

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Art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022: When a taxpayer voluntarily opts for the simplified tax dispute resolution procedure provided by the law, the ongoing judicial proceedings are suspended until the statutory deadline expires.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution taxpayer voluntary opt-in procedural suspension of trial Law 130/2022 provisions remittal to lower court dichiarazione fiscale tardiva ritardo scusabile risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022
Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022, dispone il rinvio de
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9993/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRALE ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- LASI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO (DNTNRC43H08H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTAGGIA LORENZO (BRTLNZ47H08D337N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE CENTRALE ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LASI ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO (DNTNRC43H08H501V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTAGGIA LORENZO (BRTLNZ47H08D337N) -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA NORD SPAAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINICIALE NOVARA, EQUITALIA NORD SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TORINO n. 1206/2014 depositata il 23/10/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere FILIPPO D'AQUINO. RILEVATO CHE Il contribuente LASI ANGELINO ha separatamente impugnato due cartelle di pagamento, relative a IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e accessori dei periodi di imposta 2004 e 2005, nonché alcuni precedenti avvisi di accertamento da cui derivavano le cartelle impugnate, chiedendo preventivamente di essere rimesso in termini per l’impugnazione degli originari avvisi di accertamento per causa a lui non imputabile e contestando gli accertamenti per profili di legittimità e di merito, oltre che in relazione alle sanzioni applicate; che il contribuente ha, successivamente, impugnato un diniego di definizione della lite fiscale in relazione all’avviso di accertamento dell’anno 2004, in relazione al quale l’Ufficio aveva rilevato che la lite era stata instaurata dopo il ricevimento della cartella di pagamento da intendersi quale mero atto di riscossione; che la CTP di Novara, previa riunione, ha rigettato i ricorsi, ritenendoli tardivi e ritenendo inammissibile la definizione della lite; che la CTR del Piemonte, con sentenza in data 23 ottobre 2014, ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, negando la sussistenza di forza maggiore tale da impedire al ricorrente di proporre ricorso (in quanto la tardività era stata dovuta alla negligenza del professionista incaricato), con conseguente stabilizzazione della pretesa impositiva, ma accogliendo l’appello in relazione al diniego di condono quale lite pendente a termini dell’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, nonché ulteriore ricorso, in via principale, il ricorrente, affidato a due motivi;

CONSIDERATO CHE Il contribuente, con istanza in data 7 settembre 2022, ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, che prevede la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione; che l’art. 5, comma 10, l. n. 130/2022, entrato in vigore in data 16 settembre 2022, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenzadel termine di cui al comma 7»; che va dichiarata la sospensione del giudizio e, per l’effetto, la causa va rinviata a nuovo ruolo; P. Q. M. Visto l’art. 5, commi 7 e 10, l. n. 130/2022, dispone il rinvio de