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Ordinanza — n. 30480/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding rural property exemption due to withdrawn rurality request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30480/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that partially granted a tax exemption. The taxpayer argued the court failed to examine a crucial fact regarding the property's rural status, but the court found the taxpayer had explicitly withdrawn this request during the proceedings. Consequently, the court ruled that the lower tribunal correctly noted the abandonment of the rurality claim, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 38 0 bis c.p.c.; In proceedings of legality, new documents are inadmissible unless they concern nullity or admissibility, and factual findings by the supreme court are limited to reviewing legal errors, not reconstructing the record of the lower instance.

Parole chiave

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Italian tax law rural property exemption withdrawal of request procedural admissibility Court of Cassation tax appeal fiscal category D10 imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 372 c.p.c.
Art. 38 0 bis c.p.c.
va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione di documentazione effettuatada entrambe le parti in allegato alle memori e difensivedepositate ai sensi dell’art. 38 0 bis c.p.c.; 1.2.come è noto, infatti, in sede di legittimità, ai sensi dell’art.
Art. 369 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 7161/2010
Cass. SU n. 7161/2010; Cass.
Cass. n. 28004/020
Cass. SU.n.28505/2005
Cass. SU.n.28505/2005; Cass.
Cass. n. 5123/2005
SU.n.28505/2005; Cass. n. 5123/2005) 2.1.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22625-2019 proposto da: GATTI STEFANO ENRICO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dagli Avvocati BRUNO SANTAMARIA e ANTONELLA MARTINEZ giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI AGRATE BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato LUCA ARIGÒ giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 260 /20 19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/1/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Stefano Enrico Gatti propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva parzialmente dichiarato la cessazione del contendere, respingendo per il resto l’appello avverso la sentenza n. 5942/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2011, emesso dal Comune di Agrate Brianza, ed ha infine depositato memoria difensiva; il Comune resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva CONSIDERATO CHE 1.1. va preliminarmente dichiarata inammissibile la produzione di documentazione effettuatada entrambe le parti in allegato alle memori e difensivedepositate ai sensi dell’art. 38 0 bis c.p.c.; 1.2.come è noto, infatti, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non è ammesso in prossimità dell’udienza (o dell’adunanza camerale) il deposito di atti e documenti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, fatta eccezione per gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito (a cui tuttavia fa solo genericamente richiamo parte ricorrente, senza peraltro dimostrare in quale sede processuale e in allegato a quale atto difensivo avrebbe effettuato tale produzione, in violazione dunque di quanto prescritto dall’art. 369 n. 4 c.p.c.; cfr.

Cass. SU n. 7161/2010; Cass. n. 28004/020), non perché ne sia permessa la produzione, ma perché alle parti è sufficiente il richiamo ad essi, né è possibile, nell'udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poiché al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto (cfr. Cass. SU.n.28505/2005; Cass. n. 5123/2005) 2.1. a seguire, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata rinuncia, da parte dell’appellante, alla richiesta di ruralità dell’edificio , come illustrato nel ricorso introduttivo alfine del riconoscimento dell’esenzione fiscale in conseguenza del riconoscimento della categoria D10; 2.2. la doglianza è infondata; 2.3. la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza impugnata, ha infatti evidenziato quanto segue:

La Commissione prende atto delle definitive conclusioni indicate nella memoria del 13/11/18 con le quali il difensore (ndr. dell’appellante), nell’odierna udienza, ha confermato di abbandonare la richiesta di ruralità dell’edificio in relazione al provvedimento dell’Agenzia del territorio che ha classificato il fabbricato in categoria D/1 ; 2.4. tali affermazioni trovano ulteriore conferma anche in quanto riportato nel verbale dell’udienza di discussione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (ritualmente trascritto in parte quanel controricorso e ad esso allegato), atto che fa fede fino a querela di falso ed in cui si dà atto che il difensore dell’odierno ricorrente, dopo essersi riportato alle definitive conclusioni della memoria del 13 novembre 2018 , dichiarava che il contribuente abbandona(va)… la richiesta di ruralità dell’edificio in relazione al provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha classificato il fabbricato in categoria D1 ; 2.5. ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente preso atto dell’intervenuta parziale rinuncia del contribuente alle richieste originariamente proposte; 3.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2 bis e 2 ter D.L. n. 70/2011) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di valutare che la richiesta per il riconoscimento della categoria di ruralità, presentata nel 2011, era conforme alla normativa vigente, ed a fronte della mancata risposta dell’Agenzia del Territorio, il contribuente era legittimato ad assumere l’avvenuta attribuzione della categoria per ulteriori dodici mesi, in via provvisoria; 3.2. la censura va parimenti disattesa, a fronte della rinuncia, da parte del contribuente, come dianzi illustrato alla richiesta relativa al riconoscimento della ruralità dell’edificio in questione;

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio