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Ordinanza — n. 30421/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax decision for omitting to rule on prior binding judgments under Article 395 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30421/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision because it failed to address the taxpayer's claim that prior binding judgments established facts relevant to the current case. The taxpayer argued that previous rulings excluded the land from the irrigation scheme's scope, creating a legal bar to the current tax claim. The court held that by ignoring these established precedents, the lower tribunal violated the principle of res judicata and omitted a mandatory ruling required by Article 395 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 395, co. 1 n. 5 c.p.c.; The court must rule on claims based on prior binding judgments; failure to do so constitutes an omission of decision requiring cassation.

Parole chiave

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omission of decision binding judgments res judicata tax contribution irrigation scheme civil procedure code retrial order fondi strutturali per l'agricoltura

Disposizioni normative citate

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Art. 395, co. 1 n. 5 c.p.c.
Stando così le cose, non può, allora, non osservarsi che vi è stata completa omissione di pronuncia sulla dedotta sussistenza dei menzionati precedenti giudicati, integranti la prospettata ipotesi di cui all’art. 395, co.
Art. 64 n. 6 D.Lgs n. 546/1992
in riferimento all’art. 64 n. 6 D.Lgs n. 546/1992» (così a pagina n.
artt. 2909 c.c
3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 327 c.p.c.
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Testo completo

liberato di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2962/2019 del ruolo generale, proposto DA AVV .A LBERTO C AMPEGIANI (codice fiscale CMP LRT 44P10 H501 S), nato a Roma il 10 settembre 1944, difeso da se medesimo, domiciliato in Roma, alla Via Stazione di San Pietro n. 45. - RICORRENTE – CONTRO il C ONSORZIO DI B ONIFICA T EVERE E A GRO R OMANO (codice fiscale 05043961001), con sede in Roma, alla Via del Fosso di Dragoncello n. 172 - INTIMATO – CONTRIBUTO DI BONIFICA per la cassazione della sentenza n. 4262/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 22 giugno 2018, non notificata;

UDITA la relazionedella causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio non partecipata del 7 luglio 2022 (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020);

RILEVATO CHE 1. dall’esame del ricorso emerge che il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la cartella n. 927/2011/0204321255 con cui il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano aveva richiesto il pagamento del contributo consortile per l’anno 2009 in relazione ad un fondo agricolo di proprietà del ricorrente, sito in Albano Laziale a confine con il Fosso di Cancelliera, contestando la pretesa in ragione del dedotto inadempimento del Consorzio agli obblighi di manutenzione del fosso e quindi dell’assenza del beneficio fondiario;

2. la predetta Commissione accoglieva con sentenza n. 19329/4/2014 il ricorso del contribuente, ma la decisione veniva riformata in sede d’appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con pronuncia n. 1815/6/2016 sul rilievo che il piano di classifica approvato dalla Regione nell’anno 2001 era da considerarsi strumento idoneo e sufficiente ad individuare non solo le aree di competenza del Consorzio, ma anche a quantificare l’obbligo contributivo, ferma restando l’onere probatorio del proprietario di dimostrare l’assenza del beneficio fondiario;

3. la pronuncia del Giudice regionale veniva impugnata per revocazione dal contribuente, in considerazione dell’asserito errore di fatto circa l’inclusione del fondo del ricorrente nel perimetro di contribuenza, esclusa dallo stesso ente, nonché in ordine all’erronea inversione dell’onere della prova ed alla pretermissione di Equitalia Sud S.p.A. dal giudizio di secondo grado, oltre che per l’omesso rilievo dei giudicati formatisi tra le parti sul tema in questione, pure eccepito nel corso del giudizio di secondo grado; 4.la Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza impugnata respingeva il ricorso per revocazione, assumendo che «l’errore revocatorio non è ravvisabile nei casi, come quello in esame, in cui si lamenti l’omessa considerazione di prove documentali invocate dalle parti, ovvero l’erronea o incompleta valutazione delle risultanze delle stesse, configuranti un errore di giudizio che esula dal perimetro del giudizio revocatorio …», aggiungendo che «le doglianze della ricorrente si risolvono sostanzialmente nella contestazione di errori nella valutazione da parte della CTR che non appaiono in sé riconducibili al paradigma dell’errore di fatto … prospettando come “svista” della CTR la valutazione e l’interpretazione degli elementi probatori, contrastante con le sue aspettative», come tali denunciabili con il ricorso per cassazione e non con il rimedio delle revocazione della sentenza;

5. avverso tale sentenza Alberto Campegiani proponeva ricorso per cassazione, notificato al Consorzio tramite posta elettronica certificata il 22 gennaio 2019, formulando due motivi d’impugnazione, successivamente depositando, in data 27 giugno 2022, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;

6. Il Consorzio di Bonifico Tevere e Agro Romano è restato intimato; CONSIDERATO CHE :

7. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 36, co. 2, nn. 3 e 4 del d.lgs. 546/1992, 132, co. 2 n.4, c.p.c. e 118, co. 1, disp. att. c.p.c., per l’omessa pronuncia sulla domanda volta a conseguire la revocazione della suindicata sentenza n. 1815/6/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. 546/1992 e 395, co. 1 n. 5, c.p.c., in ragione della dedotta sussistenza di giudicati pregressi intervenuti tra le parti, che avevano riconosciuto, per altri anni di imposta, la non debenza del contributo;

8. con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha contestato la pronuncia impugnata, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 327 c.p.c. e 1, co. 2, del d.lgs. 546/1992, «circa l’omessa considerazione della contrarietà della sentenza oggetto di revocazione a precedenti pronunce rese tra le parti e aventi autorità di cosa giudicata» (così a pagina n. 9 del ricorso), assumendo, quindi, la violazione del giudicato esterno e richiamando sul punto le pronunce, rese tra le stesse parti, passate in giudicato (n. 591/01/2011 della Commissione tributaria regionale del Lazio in relazione al contributo preteso per l’anno 2005; n. 8818/18/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma con riguardo al contributo dell’anno 2011; n. 3796/19/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma con riferimento al contributo dell’anno 2013; n. 83/04/2010 della Commissione tributaria regionale del Lazio in ordine al contributo dell’anno 2003), che avevano escluso la sussistenza del beneficio fondiario;

OSSERVA 9.Il due motivi di ricorso risultano connessi, avendo ad oggetto la questione dell’omessa considerazione dei dedotti giudicati, sia sotto il profilo della mancata pronuncia sulla relativa eccezione, che della violazione di legge per contrarietà della sentenza ai richiamati, diversi, “comandi giuridici”, desumibili dalle pronunce richiamate dall’istante. La prima censura, articolata sull’omessa pronuncia circa i dedotti giudicati, risulta fondata ed il suo esame assorbe lo scrutino della seconda doglianza. 10.Va dato conto che l’istante ha rappresentato (trascrivendone il relativo contenuto nel ricorso, v. pagine nn. 7 ed 8) e documentato, tramite l’opportuna produzione di taluni dei richiamati atti, di aver censurato, con l’impugnazione per revocazione, la sentenza n. 1815/6/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio nella parte in cui – per quel che ora interessa in relazione ai motivi di impugnazione – non aveva rilevato i pur dedotti, precedenti, giudicati formatosi tra le parti sulla non debenza dei contributi consortili, desumibili dalle sentenze n. 162/23/2007 della Commissione tributaria provinciale di Roma relativa ai contributi dell’anno 2004, n. 145/22/2008 della Commissione tributaria provinciale di Roma relativa ai contributi dell’anno 2005, n. 143/16/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma relativa ai contributi dell’anno 2006, n. 83/4/2010 della Commissione tributaria provinciale di Roma relativa ai contributi dell’anno 2003, nonché della pronuncia n. 219/2/2010 della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato anche il contrasto della pronuncia impugnata con le sentenze n. 591/01/2011 della Commissione tributaria regionale del Lazio in relazione al contributo preteso per l’anno 2005 (sentenza che avrebbe dichiarato inammissibile l’appello avverso la menzionata pronuncia n. 145/22/2008 della Commissione tributaria provinciale di Roma relativa ai contributi dell’anno 2005), n. 8818/18/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma con riguardo al contributo dell’anno 2011, n. 3796/19/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma con riferimento al contributo dell’anno 2013 e n. 83/04/2010 della Commissione tributaria regionale del Lazio in ordine al contributo dell’anno 2003, che – come anticipato - avevano escluso negli anni considerati la sussistenza del beneficio fondiario.

Con la nota di deposito del 13 aprile 2018, relativa ai documenti prodotti nel giudizio di revocazione n. 9686/2016, che ha condotto alla sentenza impugnata, l’istante ha indicato come prodotte le pronunce nn. 591/1/2011, 8818/48/2016 e 379619/2017, queste ultime due successive (stante il loro successivo numero) alla sentenza oggetto di revocazione.

11. Ebbene, le riporta te ragioni della decisione impugnata risultano interamente basate sulla considerazione secondo cui l’istante aveva lamentato «l’omessa considerazione di prove documentali invocate dalle parti» e sul rilievo che le doglianze del ricorrente configuravano, semmai, un errore di diritto e non di fatto, come tale censurabile non con la revocazione, ma con il ricorso per cassazione. Stando così le cose, non può, allora, non osservarsi che vi è stata completa omissione di pronuncia sulla dedotta sussistenza dei menzionati precedenti giudicati, integranti la prospettata ipotesi di cui all’art. 395, co. 1 n. 5., c.p.c., nonché sulla valenza, nel predetto giudizio, dei giudicati intervenuti in epoca successiva alla sentenza oggetto di revocazione.

La Commissione tributaria regionale, non prendendo in esame le citate pronunce e l’eccezione di giudicato proposta dalla parte, ha così omesso di pronunciarsi sulla domanda diretta alla revocazione della sentenza in ragione «dei giudicati pregressi ex art. 395 n. 5 c.p.c. in riferimento all’art. 64 n. 6 D.Lgs n. 546/1992» (così a pagina n. 5 della relativa impugnazione) e sulla incidenza, ai fini della domanda proposta, dei giudicati successivamente intervenuti, il che comporta l'accoglimento dei primo motivo di ricorso, con l'assorbimento della seconda censura e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per la pronuncia sulla domanda non esaminata. 12.Il giudice del rinvio provvederà, in particolare, ad esaminare la pertinenza e la latitudine dei giudicati menzionati dal contribuente, tenendo conto che la predette pronunce attengono a diversi periodi imposta, verificando, pertanto, se sussistono o meno elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi, onde potersene desumere che l'accertamento di fatto su tali elementi (e solo l'accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d'imposta diverso.

In tale prospettiva di indagine si giustifica, quindi, il rinvio al Giudice regionale per l'apprezzamento circa l'operatività, nel caso concreto, dei predetti giudicati alla luce dei principi sopra indicati. Il Giudice di merito regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P . Q . M . la Corte cassa la sentenza impugnata e