Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6. Parties failed to request hearing extension before deadline. Court ruled process extinguished with costs on anticipator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency and the bankrupt debtor failed to file the necessary request under Article 6 of D.L. 119/2018 to continue proceedings. Consequently, the court ruled the process terminated by law, leaving all costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if parties do not request a hearing extension within the statutory deadline, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1120/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fallimento Imet Di Banzano Graziano Sri rappresentata e difesa dall' Avv. Bianco Michele con domicilio eletto in Romà, via Goiran, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Contento Giancarlo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1295/5/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T7E030804470/11.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di .24 2 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i Z. (49 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 1 7 , CITI 2021 rE, FLTN7Tn \TA JTT rOTZTARTO