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Ordinanza Interlocutoria — n. 30356/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case for joint hearing due to pending appeal on underlying tax refund judgment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30356/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a new term for joint hearing with a related appeal. The tax agency challenged a regional commission's order to refund 90% of excess IRPEF, arguing the underlying judgment was not yet final due to a pending cassation appeal. The court decided to combine the proceedings because the conditions for immediate oral hearing were not met under civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a cassation appeal against the underlying judgment remains pending, the conditions for oral hearing are not met, requiring remittal to a new term for joint processing.

Parole chiave

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ottemperanza sentenza giudicato formale ricorso per cassazione trattazione congiunta art 380 bis codice ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Deduce, in proposito, che, poiché la sentenza da ottemperare è stata depositata in data anteriore al 13 marzo 2017 ad essa si applica l’art. 69 d.lgs.
Art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190
civ., l’ Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art.
Art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
123 e dall’art. 70 comma10, d.lgs.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31377/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro LO BIANCO MARIO –intimato – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 2900 / 0 5 / 20 , depositata il 13 / 05 /20 20 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre2022 dal consigliere Rosanna Angarano OTTEMPERANZA Rilevato che:

1. L’ A genzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania di cui all’epigrafe, che ha accolto il ricorso del contribuente per l'ottemperanza dell’Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 4940 / 17 /1 5 del medesimo organo giudicante, che aveva riconosciuto allo stesso il rimborso pari al 90 per cento dell'I rpef versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, i n applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Il contribuente nonsi è costituito in questo giudizio.

5. Con ordinanza n. 9302/2022 la sesta sezione di questa Corte, ritenuto che non ricorressero le condizioni per la trattazione in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., rimetteva la causa per la decisione alla quinta sezione civilein pubblica udienza. Considerato che:

1. Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ., l’ Agenzia delle E ntrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.artt. 69 e 70 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza fosse passata in giudicato. Deduce in proposito che la medesima era stata impugnata con ricorso per cassazione e che il giudizio è tuttora pendente. Deduce, in proposito, che, poiché la sentenza da ottemperare è stata depositata in data anteriore al 13 marzo 2017 ad essa si applica l’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 nella formulazione precedente all’entrata in vigore del D.M. n. 22 del 2019 e che, pertanto non essendo ancora passata in giudicato, non è esecutia.

2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 4 cod. proc. civ., l’ Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e dall’art. 70 comma10, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

2. La ricorrente Agenzia, nella sostanza, imputa al giudice dell'ottemperanza l’errore di non aver considerato che l'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 non riguarda le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall'amministrazione finanziaria in sede diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale. 3.Ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso con il ricorso n. 13125/2016 avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza di cui al presente ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n.