Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 2020 deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of the October 23, 2018 Decree-Law No. 119. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The process extinguishes if parties do not request a settlement hearing within the prescribed term, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 10100/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Spa.Pi. Spa e Luisa Spagnoli Spa rappresentate e difese dal!' Avv. Mattei Mario con domicilio eletto in Roma, via del Circo Massimo, n. 9, presso Io studio dell'Avv. Innocenti Francesco; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell' Umbria n. 518/2/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T3A000100008 e T3A0E0100006.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Rmna tP. 2 2_ CEPOSITATO IN CA LLERIA oggi , t OTT 202 4 ti Ca War