Italian Supreme Court dismisses tax appeal after parties settle dispute over oil platform taxation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished following a documented settlement agreement between the Municipality of Gela and ENI Mediterranea. The Municipality had originally argued that offshore oil platforms should be taxable under local property taxes, while the energy company contested this classification. The court ruled that the parties' mutual agreement to resolve the dispute extrajudicially legally terminated the ongoing litigation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A formal withdrawal of a cassation appeal based on a valid settlement agreement between the parties results in the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3154/2016 del ruolo generale, proposto DA il COMUNE DI GELA (codice fiscale 82000890853), in persona del Sindaco pro tempore, ing. Domenico Messinese, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso e di delibera di autorizzazione della Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2016, dall'avv. Ferdinando D'Amario (codice fiscale DMR FDN 46D24 C776 W), con studio in Roma, alla Via Trionfale n. 5637. - RICORRENTE - CONTRO l'ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A. (codice fiscale 12300000150), con sede legale in Gela (CL), alla Strada Statale n. 117 bis - Contrada Ponte Olivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Giancarlo Patti - nella sua Qualità di procuratore dell'ENI S.p.A., in ragione di procura del Pagina 1 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 30 maggio 2013, per notar Domenico Avondola in Milano (rep. 79613 - racc. 16732) - a sua volta procuratrice di ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A., in forza di atto del 20 maggio 2013, per notar Domenico Avondola in Milano (rep. 79566 - racc. 16693), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dalla prof. avv.
Livia Salvini (codice fiscale SLV LVI 57H67 H501 M), con studio in Roma, alla Via Giuseppe Mazzini n. 11. - CONTRORICORRENTE — C per la cassazione della sentenza n. 239R/21/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Palermo Sezione distaccata di Caltanisetta - depositata l'8 giugno 2015, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi da remoto in data 12 maggio 2022; RILEVATO CHE 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia- Palermo Sezione distaccata di Caltanisetta - rigettava gli appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti dal Comune di Gela e da Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. avverso la sentenza n. 243/3/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento n. 1/2009 concernente l'ICI per l'anno d'imposta 2006, in relazione a due piattaforme petrolifere; 1.1. la Commissione regionale affermava, tra l'altro, che la illegittimità dell'atto impositivo impugnato discende dal fatto che «le due piattaforme in questione non possono essere assimilate, neanche per analogia, ai beni indicati nella normativa di riferimento in tema di ICI»;
Proc. 3154/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 2. contro detta pronuncia il Comune di Gela proponeva, con atto notificato, ai sensi dell'art. 149 c.p.c, in data 7/12 gennaio 2016, ricorso per cassazione, affidato a sette motivi;
3. in data 17 febbraio 2016 Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., nella spiegata qualità, notificava, a mente dell'art. 149 c.p.c., controricorso;
4. in data 10/11 maggio 2021 la difesa del Comune di Gela depositava atto di rinuncia al ricorso, con la relativa accettazione della controricorrente; CONSIDERATO CHE 5. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione a mente dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione del Trattato sul Diritto del Mare e dell'art. 29 Codice della Navigazione, in ordine alla configurabilità del "demanio comunale" sul mare; 5.1. con il secondo motivo l'istante lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione dell'art. 812 c.c., in ordine al concetto di bene immobile; 5.2. con il terzo motivo il Comune lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione della L. n. 68 del 1960, del R.D.L. n. 652 del 1939, conv. dalla Proc. 3154/2016 ric. gen.
Ordinanza Pagina 3 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - legge n. 1249 del 1939, del Decreto n. 28 del 1998, del d.P.R. n. 138 del 1998, del d.l. n. 62 del 2006, conv. dalla legge n. 6 del 2006, del Regolamento ex d.P.R. n. 1142 del 1949, in ordine alla accatastabilità delle piattaforme petrolifere; 5.3. con il quarto motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla assimilabilità delle piattaforme petrolifere ai beni indicati dalla normativa di riferimento in tema di ICI; 5.4. con il quinto motivo l'istante rimproverava al Giudice regionale la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza a mente dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la violazione di legge in ordine alla imponibilità delle opere in ragione della concessione in essere e del diritto di superficie gravante sul suolo demaniale per essa concesso; 5.5. con il sesto motivo la ricorrente denunciava il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché la violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla capacità delle piattaforme petrolifere di "produrre reddito autonomo"; 5.6. con il settimo motivo il Comune lamentava la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per aver la sentenza impugnata illegittimamente escluso dall'imposizione fiscale le piattaforme petrolifere; 5.6. come sopra anticipato, il Comune ricorrente depositava in data 10/11 maggio 2021 atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita (ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A.), dichiarando di aver definito Proc. 3154/2016 ric. gen.
Ordinanza Pagina 4 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - stragiudizialmente la controversia, come da verbale di conciliazione allegato; OSSERVA 6. la rinuncia al ricorso, basata sull'intervenuto e documentato accordo transattivo stipulato tra le parti, debitamente accettata dalla controricorrente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
7. Le spese del presente grado di giudizio, su richiesta delle parti, vanno compensate.
8. In ordine al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica»"(cfr. Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giud