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Ordinanza — n. 30231/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax dispute appeals due to procedural extinction via simplified settlement and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30231/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeals extinguished rather than adjudicated on merits. The taxpayer submitted a request for simplified settlement and paid the owed amounts, while simultaneously declaring no further interest in the litigation. Consequently, the Court ruled that the procedural conditions for extinction were met, terminating the proceedings without a substantive decision.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 306 cod. proc. civ.: When a party requests simplified settlement and pays the debt, or declares lack of interest, the proceedings are extinguished if the opposing party does not contest within the statutory timeframe.

Parole chiave

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simplified settlement tax appeal extinction lack of interest procedural termination simplified procedure accoglimento parziale del contribuente procedura di ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
I giudizi stati chiamati all'udienza pubblica del 28 marzo 2019; in quella sede, la società contribuente ha depositato istanze di sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
Art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
I giudizi stati chiamati all'udienza pubblica del 28 marzo 2019; in quella sede, la società contribuente ha depositato istanze di sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con l'unico motivo del proprio ricorso, la società contribuente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19850/2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro MEXALL PROGRESS s.p.a. in concordato preventivo, in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall'Avv. CARLO NUNZIANTE CESARO ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione - con troricorrente - al quale è stato riunito il ricorso n. 21937/2014, proposto da:

MEXALL PROGRESS s.p.a. in concordato preventivo, in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'Avv. CARLO NUNZIANTE CESARO ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata- entrambi proposti avverso la sentenza n. 545/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA- sezione distaccata di Salerno, depositata il 21 gennaio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal consigliere dott.

Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Mexall Progress s.p.a. impugnò innanzi alla C.T.P. di Salerno gli avvisi di accertamento notificatile dall'amministrazione finanziaria in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007, con i quali erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi accertati a seguito di ricostruzione induttiva del reddito. La C.T.P. dichiarò inammissibili i ricorsi relativi agli anni 2005 e 2006, accogliendo il restante. La sentenza di primo grado fu oggetto di appello da parte tanto della società contribuente quanto dell'amministrazione, ciascuna per i profili di propria soccombenza.

2. Riuniti i gravami, la C.T.R. della Campania- sezione distaccata di Salerno - li respinse, rilevando la tardività dell'impugnazione degli avvisi concernenti gli anni 2005 e 2006 ed osservando, quanto al restante accertamento, che la ritenuta inattendibilità della contabilità sociale, sulla quale si fondava la ricostruzione induttiva del reddito effettivo, era stata validamente confutata dalle controdeduzioni e prove offerte dalla società contribuente.

3. Tale decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi (n.r.g. 19850/2014), nonché della società contribuente, che ha articolato un unico motivo (n.r.g. 21937/2014); nel primo giudizio, la società contribuente ha depositato controricorso. I giudizi stati chiamati all'udienza pubblica del 28 marzo 2019; in quella sede, la società contribuente ha depositato istanze di sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni nella I. 17 dicembre 2018, n. 136, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni della medesima normativa; il Collegio, accolte le istanze, ha rinviato entrambe le cause a nuovo ruolo. In prossimità dell'udienza, la società ha depositato nuova memoria in entrambi i giudizi. Considerato che:

1. Con il primo motivo del proprio ricorso, l'agenzia ricorrente ha denunziato la violazione degli artt. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo ha poi denunziato violazione degli artt. 85 del d.P.R. n. 917 del 1986, 23 24 e 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 e 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.

3. Con l'unico motivo del proprio ricorso, la società contribuente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, assumendo che i giudici d'appello non avrebbero tenuto conto del fatto che la tardiva impugnazione degli avvisi era dipesa da suo errore scusabile.4. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa decisione della C.T.R della Campania.

5. Sempre in via preliminare, occorre poi rilevare che, con la memoria depositata in Cancelleria il 16 settembre 2022 nel ricorso n.r.g. 19850/2014, contenente allegati, Mexall Progress s.p.a. ha dato atto di aver formulato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella I. n. 136 del 2018, previa autorizzazione del giudice delegato — essendo pendente la procedura di concordato — e di aver versato gli importi dovuti, come da quietanza di pagamento ricevuta dall'amministrazione.

Tale memoria risulta essere notificata, con i documenti ivi allegati, all'Agenzia delle entrate a mezzo di posta elettronica certificata; alla stessa Agenzia, peraltro, era stata tempestivamente notificata anche l'istanza di definizione della lite pendente datata 25 marzo 2019. Nel ricorso n.r.g. 21937/2014, poi, la società contribuente ha depositato memoria nella quale ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, concludendo per la declaratoria di estinzione. Con riferimento al primo giudizio, vista la documentazione prodotta e rilevato che nessuna delle parti ha poi presentato istanza di trattazione del giudizio entro il termine di cui all'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, il collegio dà atto della sussistenza dei presupposti perché sia dichiarata l'estinzione, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'ultimo periodo della menzionata disposizione.

Con riferimento, poi, al giudizio introdotto dalla società contribuente, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse equivale ad una rinunzia al ricorso per cassazione, idonea a produrre l'effetto estintivo del processo anche in assenza di notificazione alla controparte, poiché quest'ultima ha omesso di svolgere difese, rimanendo intimata; anche in tal caso, pertanto, va dichiarata l'estinzione, senza necessità di provvedere sulle spese, ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ., poiché l'amministrazione non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione dei giudizi n.r.g. 19850