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Ordinanza — n. 30133/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30133/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30133/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L’Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi notificati alla contribuente, accertava maggior IRPEF e relative sanzioni per gli anni 2007 e 2008. La contribuente impugnava gli avvisi e l’adìta CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso. La decisione, impugnata dalla contribuente e, in via incidentale, anche dall’Agenzia, respingeva entrami i gravami. La contribuente grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. Avverso tale ricorso si è costituita l’Agenzia per resistere, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

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Ordinanza — n. 30133/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod. proc. civ.; peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito.

Parole chiave

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ricupero d'imposta contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18653/2015 R.G. proposto da: PASSONI FRANCA, n. Bernareggio 22/09/1953, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Berliri e Mauro Bussani, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese, 7 presso il primo, il tutto come da procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, n. 1800/15,depositata il 29/04/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022dal consigliere Alberto Crivelli. DEFINIZIONE AGEVOLATA RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate, con appositi avvisi notificati alla contribuente, accertava maggior IRPEF e relative sanzioni per gli anni 2007 e 2008. La contribuente impugnava gli avvisi e l’adìta CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso. La decisione, impugnata dalla contribuente e, in via incidentale, anche dall’Agenzia, respingeva entrami i gravami. La contribuente grava la sentenza di secondo grado con il ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. Avverso tale ricorso si è costituita l’Agenzia per resistere, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

2. Con apposita memoria la contribuente dichiarava di essersi avvalsa, con domanda depositata il 20 aprile 2017, della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n.193, convertito con l. 1° dicembre 2016, n.255. All’uopo la stessa produceva copia della domanda, della determinazione della somma da parte di Equitalia s.p.a. (missiva del 30 maggio 2017) e dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto e determinato dall’agente della riscossione. CONSIDERATO CHE:

1. La contribuente ha provato di aver richiesto la definizione agevolata, nonché di aver versato l’intera somma come determinata dall’agente della riscossione. Essa poi con memoria 28 luglio 2022 ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391, cod. proc. civ.; peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito.

3. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato gli importi dovuti, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata. L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.). Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge.

4. Pertanto dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

5. Le spese per l’effetto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

6. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo, ma da motivi sopravvenuti, ed in particolare dagli effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e