Italian Supreme Court suspends tax appeal to allow joint handling with related expedited case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court issued an interlocutory order suspending the tax appeal filed by the Revenue Agency against Unione Banche Italiane. The court noted that the bank's co-obliged partner, Ludomar S.R.L., had filed a separate expedited appeal regarding the same tax dispute. Consequently, the court decided to remand the case to a new docket to ensure joint examination with the related proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 della legge n. 19/2018; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: When a co-obliged party files an expedited appeal on the same tax matter, the court may suspend the main appeal to allow joint examination for procedural efficiency.
Parole chiave
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RLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1606/2015 del ruolo generale, proposto DA l'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE - CONTRO UNIONE BANCHE ITALIANE S.C.P.A. (codice fiscale 03053920165), con sede legale in Bergamo, alla Piazza Vittorio Veneto n. 8, in persona del Presidente del Consiglio di Gestione, rag.
Franco Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta Polotti, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.1:i AngelNRoveda del Foro di Milano (codice fiscale RVD NGL 71066 E648 F) e Lucio Nicastro (codice fiscale NCS LCU 68PO4 C933 I), con studio in Roma, alla Via Sardegna n. 38. - CONTRORICORRENTE — per la cassazione della sentenza n. 2857/27/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), depositata il 28 maggio 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 13 luglio 2022, svolta dal consigliere Ugo Candia;
RILEVATO CHE:
1. con l'avviso di liquidazione n. 1C1/1T/006011/000P001 l'Agenzia delle Entrate - rideterminava le imposte ipotecarie, catastali dovute in relazione alla vendita di un complesso immobiliare sito in Milano, alla Via Solferino n. 23, stipulata tra Unione Banche Italiane S.C.p.A. (alienante, da ora UBI Banca) e Ludomar S.R.L. (acquirente) e registrato in data 2 novembre 2010, considerando che oggetto dell'atto fosse (non un'area edificabile, ma) un fabbricato strumentale;
2. la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano), con la sentenza impugnata, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia, così confermando quella di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da UBI Banca;
3. avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato il 14 gennaio 2015, formulando due motivi d'impugnazione;
4. Ubi Banca S.C.p.A. notificava controricorso in data 20 febbraio 2015, concludendo per il rigetto del ricorso; Proc. 1606/2015 ric. gen. Ordinanza interlocutoria Pagina n. 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta 5. Con istanza del 31 maggio 2019 Ubi Banca chiedeva che il processo venisse sospeso, dando atto che Ludomar S.R.L. (coobbligata in solido) aveva proposto distinto ricorso avverso il suindicato avviso di liquidazione, che pendeva presso questa Corte con il n. 1843/2018 di ruolo generale, e che si era poi avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.L. 118/2019, versando l'importo dovuto in un'unica soluzione per il perfezionamento della definizione agevolata della lite; detta istanza è stata ribadita con la memoria depositata in data 24 giugno 2022 con cui Ubi Banca ha anche dato atto che nessun provvedimento di diniego alla domanda di definizione agevolata era stato notificato alla Ludomar S.R.L.;
CONSIDERATO CHE: con i due motivi di impugnazione l'Agenzia aveva lamentato, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, co. 1, del di.lgs. 347/1990,, nonché dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 42 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 401 del d.P.R. 131/61986 e 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. 347/1990; OSSERVA l'istanza di definizione agevolata dell'analoga controversia, presentata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 19/2018, dalla Ludomar S.R.L. - società coobbligata al pagamento del tributo - nel giudizio recante il n. 1843/2015 di ruolo generale (ancora in fase di spoglio, come da accertamenti di cancelleria), suggerisce di rinviare l'esame della presente causa a nuovo ruolo, al fine di assicurare una sua trattazione congiunta con il menzionato procedimento n. 1843/2015 di ruolo generale;
P. Q. M. Proc. 1606/2015 ric. gen. Ordinanza interlocutoria i Pagina n. 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione Sezione Quinta la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire la sua trattazione congiunta con il procedimento n. 1843/2015 di ruolo general