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Ordinanza Interlocutoria — n. 30009/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 30009/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 30009/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26114/2017 del ruolo generale, proposto DA la PROVINCIA DI AVELLINO (codice fiscale 80000190647), con sede in Avellino, alla Piazza Libertà, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di autorizzazione a stare in giudizio, giusta determina dirigenziale n. 60782 del 30 giugno 2017, dagli avv.ti Gennaro Galietta (codice fiscale GLT GNR 66M15 A509 O) ed Oscar Mercolino (codice fiscale MRC SCR 67R30 E487 W), domiciliati in Roma, alla Via Gallia n. 86, presso Io studio dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 112 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 30009/2022 — snciv · Corte di Cassazione: OSSERVA 9. Dall'esame degli atti non risulta il menzionato atto transattivo, mentre l'istanza con cui si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere non è stata presentata in modo congiunto dalle parti costituite.

Parole chiave

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aggiudicazione di appalto comunale tassa di compensazione vertenza di assicurazione sociale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto lite in materia di contribuzioni pubbliche contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

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art. 112 c.p
3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché dell'art.
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26114/2017 del ruolo generale, proposto DA la PROVINCIA DI AVELLINO (codice fiscale 80000190647), con sede in Avellino, alla Piazza Libertà, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di autorizzazione a stare in giudizio, giusta determina dirigenziale n. 60782 del 30 giugno 2017, dagli avv.ti Gennaro Galietta (codice fiscale GLT GNR 66M15 A509 O) ed Oscar Mercolino (codice fiscale MRC SCR 67R30 E487 W), domiciliati in Roma, alla Via Gallia n. 86, presso Io studio dell'avv.

Gianluigi Cassandra. - RICORRENTE - CONTROCorte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - l'AssosERvizi S.R.L. (codice fiscale 06833891002), con sede in Roma, alla Via Luca Gaurico n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Attilio Ortensi, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. Ferdinando D'Amaro (codice fiscale DMR FDN 46D24 C776 W), con studio in Roma, alla Via Trionfale n. 5637. - CONTRORICORRENTE — ED il COMUNE DI AVELLINO (codice fiscale 00184530640), con sede alla Piazza del Popolo n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATO — per la cassazione della sentenza n. 4909/9/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione distaccata di Salerno - depositata il 10 giugno 2017, non notificata;

UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svolta in data 15 giugno 2022 dal consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE 1. con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione distaccata di Salerno - accoglieva l'appello avanzato da Assoservizi S.R.L. contro la pronuncia n. 1092/4/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla Provincia di Avellino ed annullato l'avviso di accertamento n. 10005/2015, con cui l'Assoservizi, quale affidataria del servizio di riscossione del Comune di Avellino, aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di 22.490,65 C, a titolo di imposta municipale propria (da ora IMU) per gli anni 2012/2013/2014;

Proc. 26114/2017 ric. gen. Ordinanza Pagina 2 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 1.1. la Commissione regionale - per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione - accoglieva il motivo di appello nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto inefficace il contratto di appalto con cui il Comune di Avellino aveva affidato all'Assoservizi il servizio di accertamento e di riscossione dei tributi, siccome basato sulle delibere comunali nn. 38, 90 e 187 del 2014 annullate dalla successiva deliberazione n. 239 del 4 agosto 2015; 1.2. nello specifico, il giudice d'appello affermava che «le delibere n. 38, n. 90 e n. 187 del 2014 relative all'affidamento del servizio alla predetta società concessionaria non appaiono inficiate da alcun vizio di legittimità, né per quanto attiene alla liceità formale e sostanziale dell'affidamento stesso ..., né per quanto derivatone circa la validità ed efficacia del contratto d'appalto n. 5318 stipulato fra la medesima Assoservizi ed il Comune di Avellino», aggiungendo che «L'illegittimità riguarda piuttosto la carenza di giustificazione fattuale e giuridica della menzionata delibera caducatoria n. 239 del 04.0815, annullata peraltro dal TAR Campania con la sentenza n. 2338/15 ...per cui non vi è ragione alcuna per ritenere insussistente il potere di accertamento e riscossione dei tributi da parte di Assoservizi, potere comunque confermato dalla stessa delibera n. 239 che ne aveva convalidato espressamente l'attività svolta sino al 16.03.2015, fra cui rientra appunto ratione temporis quella oggetto di causa» (così nella sentenza impugnata); 1.3. sotto altro profilo, la Commissione regionale reputava le contestazioni di merito formulate avverso l'atto impositivo «generiche e del tutto indimostrate, sì da doversi confermare la correttezza del calcolo dell'imposta pretesa, dacchè l'atto medesimo appare ben conforme ad ogni riscontro del caso, anche per quanto riguarda la superfice tassabile»;

2. avverso tale sentenza la Provincia di Avellino proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica Proc. 26114/2017 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - certificata in data 26 ottobre 2017, formulando due motivi d'impugnazione;

3. Assoservizi S.R.L. notificava in data 29 novembre 2017, sempre tramite il servizio di posta elettronica certificata ed anche al Comune di Avellino, controricorso;

4. il Comune di Avellino è restato intimato;

5. Con nota depositata il 3 maggio 2022, notificata il 4 maggio 2022 ad Assoservizi, la ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, dando conto del sopravvenuto accordo transattivo concluso tra le parti in data 28 maggio 2019, che ha previsto la presentazione dell'istanza in esame per le controversie pendenti (anche) innanzi a questa Corte, con esplicita richiesta di compensare le spese di lite; CONSIDERATO CHE 6. Con il primo motivo di ricorso la Provincia di Avellino denunciava, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 38, co. 1, lett. f), del d.lgs. 163/2006, l'illegittimità della gara di appalto e dell'affidamento alla società del servizio di accertamento riscossione dei tributi, da accertare incidentalmente, nonchè l'inesistenza di un giudicato vincolante per la Provincia derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania, resa tra il Comune e la società e seguita dalla transazione intercorsa tra le parti;

7. Con il secondo motivo di ricorso la Provincia di Avellino lamentava, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché dell'art. 9, co. 8, del d.lgs. n. 23/2011, dell'art. 7, co. 1, lett. a), lett. i),, del d.lgs. n. 504/1992, nonché dell'art. 19, co. 1, lett. i), del d.lgs. n. 267/2000; Proc. 26114/2017 ric. gen. Ordinanza Pagina 4 di 5 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 8. Come sopra illustrato, con nota depositata il 3 maggio 2022, notificata il 4 maggio 2022 ad Assoservizi, la ricorrente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, dando conto del sopravvenuto accordo transattivo concluso tra le parti in data 28 maggio 2019, che ha previsto la presentazione della istanza in esame per le controversie pendenti (anche) innanzi a questa Corte, con esplicita richiesta di compensare le spese di lite;

OSSERVA 9. Dall'esame degli atti non risulta il menzionato atto transattivo, mentre l'istanza con cui si chiede di dichiarare cessata la materia del contendere non è stata presentata in modo congiunto dalle parti costituite.

10. La causa va rinviata a nuovo ruolo onde consentire alla ricorrente di documentare, quanto meno, il predetto accordo transattivo accordo e, nel caso, di depositare l'istanza congiunta volta alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla ricorrente di produrre la documentazione ind