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Ordinanza — n. 29810/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to procedural default and lack of party participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29810/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax agency's appeal extinct because neither the agency nor the tax collector fulfilled the obligation to renew notification to the absent taxpayer. Although the agency initiated the process, there was no proof of completion, and the taxpayer never appeared in court. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated due to the failure of both constituted parties to comply with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 307 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: The court must declare a proceeding extinct if constituted parties fail to comply with orders to renew notification, rendering litigation costs non-recoverable.

Parole chiave

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procedural default renewal of notification extinction of proceedings tax appeal lack of participation sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 307 c.p.c.
Art. 13 DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa a preno- tazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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Testo completo

te ORDINANZA Z o-21 sul ricorso iscritto al n. 26598/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; contro SAMPERI SEBASTIANO; - intimato - nonché RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Scelfo, domiciliata in Roma viale G. Cesare n.21/23 presso lo studio Scelfo - De Luca Tamajo - Bousier Niutta; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sici- lia, sez. staccata di Catania, n.473/34/2013 depositata 1'11 novembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 luglio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della commissione tributaria regionale del Sicilia, sez. staccata di Catania, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania n.241/8/2010 che, a sua volta, aveva annullato la cartella di pagamento ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis del d.P.R. n. 633/72 per IVA e accessori, emessa nei confronti di Saperi Sebastia- no e relativo all'anno d'imposta 2002, processo nel quale era evocato in giudizio anche l'agente della riscossione.

2. Il giudice di prime cure riteneva fondata la prospettazione del con- tribuente secondo cui non erano dovute le imposte oggetto di ripresa per effetto dell'agevolazione prevista dal d.l. n.245 del 2002, poten- dosi il contribuente avvalere della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dai DD.MM . 14.11.2002 e 17.5.2005 per i residenti nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2002, sospensione operante anche con riferimento alle rate suc- cessive alla prima a seguito all'adesione al condono clemenziale di cui all'art.9 bis della I. n.289 del 2002. La decisione era integralmente confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate affida- to a tre motivi, cui replica l'agente della riscossione con controricorso; il contribuente non si è costituito. La Corte ha disposto la rinnovazio- ne della notifica del ricorso nei confronti del contribuente, rilevatane l'invalidità. Considerato che:

4. In via preliminare va rilevata d'ufficio, ai fini dell'art.307 commi 3 e 4 cod. proc. civ., l'inattività delle parti costituite a fronte dell'ordinan- za con cui la Corte all'adunanza del 22.2.2021 ha disposto la rinnova- zione della notifica nei confronti di Samperi Sebastiano, non costituito in giudizio, sul presupposto che tale notifica fosse nulla. Orbene, l'adempimento risulta intrapreso da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 6.4.2022, ma non vi è prova agli atti del suo perfezio- namento con deposito della cartolina, né Samperi Sebastiano si costi- tuito in giudizio.

5. All'inadempimento consegue l'estinzione del processo e le spese di lite sostenute dalle parti sono irripetibili, tenuto anche conto del fatto che entrambe le parti costituite erano tenute all'adempimento della rinnovazione della notifica nei confronti di Samperi Sebastiano.

6. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa a preno- tazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento del- l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara estinto il ricorso, spese irripetibili. lí