Cassation court dismisses tax appeal due to failure to renew notification after court-ordered correction of recipient address.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal improcedible because the taxpayers failed to comply with a court order to renew the notification of the appeal to the Revenue Agency. Although the initial notification was found null for being sent to the State Attorney's Office instead of the Agency's legal representative, the court had granted a deadline for correction. The taxpayers did not act within this renewed timeframe, resulting in the dismissal of their request for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 cod. proc. civ.; Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: A party's failure to comply with a court order to renew the notification of an appeal to the correct authority renders the appeal improcedible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13186-2014, proposto da: MADE IN ITALY s.a.s. (cf. 03180191219), in persona del legale rappresentante p.t. SOL Immacolata (c.f. SLOMCL738647839P), che si costituisce anche in proprio, SOL Anna (SLONNA87T70F893C), rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Cesàro e Bruno Cantone, elettivamente domiciliati nello studio del primo, in Roma alla via Calabria n. 56 - Ricorrenti CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Intimata Avverso la sentenza n. 102/32/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 22.03.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18.05.2022 dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che RGN 13186/2014 Cons.iIjre rei. Fede rici Dal ricorso si evince che l'Agenzia delle entrate notificò alla Made in Italy s.a.s. l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui furono rideterminati i maggiori ricavi ritenuti conseguiti dalla società. L'atto impositivo fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 526/45/2010 accolse le ragioni delle contribuenti. La pronuncia fu appellata dall'Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che con sentenza n. 102/32/2013, in riforma delle statuizioni di primo grado, accolse l'impugnazione dell'Ufficio.
Le contribuenti hanno censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate non ha resistito. All'esito dell'adunanza camerale del 15 settembre 2020, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, per essere stata indirizzata all'Avvocatura dello Stato, che non risultava aver difeso l'Agenzia delle entrate nei gradi di merito, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. è stata disposta la rinnovazione della notifica. Nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Risulta agli atti che l'ordinanza interlocutoria con la quale fu disposto il rinnovo della notifica all'Agenzia delle entrate, assegnando termine per provvedervi, è stata ritualmente comunicata alle ricorrenti.
Queste non hanno provveduto all'adempimento del rinnovo, così come ordinato. Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto. Così deci