Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29712/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal of appeal, extinguishing the proceedings under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29712/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. Antonio Cazzavacca submitted a renunciation act before the hearing date, citing adherence to the debt reduction program. The court ruled that this unilateral act immediately terminated the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings immediately, rendering the judgment final and eliminating the interest to contest it.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation renunciation judicial finality civil procedure code taxpayer rights unilateral act procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Successivamente, Antonio Cazzavacca ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390cod.
Art. 391 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte del contribuente istante, perché la richiesta di fissazione dell’udienza, a sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte del contribuente istante, perché la richiesta di fissazione dell’udienza, a sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., non ha carattere impugnatorio (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 29/07/2014, n. 17187
Sez. U., 09/12/2019, n. 34429
Cass., 07/06/2018, n. 14782
Cass., 8/05/2020, n. 10140
Sez. U., 24/12/2019, n. 34429
Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014
civ., non ha carattere impugnatorio (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

, proposto da : ANTONIO CAZZAVACCA, rappresentato e difeso da ll’avv.to Franco Bizzarri e dall’avv.to Nicola Cittadini, entrambi con studio in Castiglione del Lago (PG), Via del Progresso n. 7, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Romeo Romei, n. 27, presso lo studio dell’avv.to Beatrice Aureli ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente Oggetto:avverso la sentenza n. 244 / 1 /1 4 della Commissione t ributaria regionale dell’Umbria, depositata in data 1/04/2014e non notificata; udita la relazionesvolta dal consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 29 settembre 2022.

RITENUTO CHE 3. Successivamente, Antonio Cazzavacca ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390cod. proc. civ., con richiesta di estinzione del giudizio deducendo di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione delle cartelle) con due distinte richieste, l’una del 28 febbraio 2017 e, l’altra , del 7 maggio 2018, comprendenti anche i carichi relativi all’avviso di accertamento n. T3N011402627/2011 per cui è causa. CONSIDERATO CHE 1. L’atto di rinuncia al ricorso rispetta i requisiti di forma richiesti dal codice di rito .

Esso è stat o presentat o prima della data dell'adunanza cameraledel 29 settembre 2022, è stato sottoscritto da i difensori del contribuente, avv.to Franco Bizzarri ed avv.to Nicola Cittadini e notificat o all ’amministrazione erariale , all’ind irizzo p ec dell’Avvocatura generale dello Stato.

2. Essendo la rinunciaal ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso«produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese» (cfr., Cass., 29/07/2014,n. 17187, richiamata da Sez. U., 09/12/2019 , n. 34429 ; id. Cass. , 07/06/2018 , n. 14782 ; Cass. , 8/05/2020 , n. 10140 ). Ed invero, la rinuncia in questione «[...]non integra un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, u.c., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti» (così, Sez. U.,24/12/2019, n. 34429).

3. La rinuncia, come formalizzata dalla ricorrente, produce, dunque, l'estinzione del processo, anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

4. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.

5. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte del contribuente istante, perché la richiesta di fissazione dell’udienza, a sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., non ha carattere impugnatorio (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014).

P.Q.M.

Dichiaral’estinzione del giudizio di cassazione, ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso.Compensa interamente le spese di