Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29710/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal arguing company tax amnesty does not automatically benefit individual partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29710/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Paolo Longhi's cassation appeal against a regional tax commission ruling that denied him the benefit of his company's tax amnesty. Longhi argued that tax law required imputing the company's reduced income to him as a partner, but the administration contended that amnesty is a personal right requiring individual action. The court held that the amnesty procedure, which settled the dispute without affecting the taxable base, did not trigger the rules for imputing income to partners.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 d.P.R. 917/1986; Art. 16 L. 289/2002: The tax amnesty benefit granted to a company does not automatically extend to its partners, as the specific procedural nature of the amnesty settlement distinguishes it from standard tax rectifications requiring individual partner imputation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax amnesty company partners income imputation tax rectification fiscal settlement cassation appeal tax liability imposta sugli utili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 d.P.R. 917/1986
917 del 1986, art. 5 –omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio – nullità della sentenza», il contribuente assume che la CTR avrebbe «completamente travisato i termini della questione sulla quale era chiamata a decidere».
Art. 16 L. 289/2002
Proposti separati appelli da parte dell’amministrazione finanziaria, nelle more del giudizio inerente alla società quest’ultima provvide a definire il contenzioso ai sensi dell’art. 16 della l.
Art. 2-bis d.l. 564/1994
E tuttavia, la regola evocata dal ricorrente si riferisce a fattispecie non sovrapponibili alla presente vicenda; essa è infatti riconducibile alle ipotesi di rettifica della dichiarazione – quale è quella contemplata dall’art. 2-bis del d.l.
Art. 375 cod. proc. civ.
Inizialmente fissata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in adunanza camerale, nel ritenuto difetto dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato nuova memoria.
Art. 13 d.P.R. 115/2002
Fermo restando, infatti, che lo stesso ricorso non evidenzia una carenza di motivazione tale da determinare la nullità della sentenza impugnata in relazione al precetto di cui all’art. 132 cod.
art. 375 cod. proc. civ
Inizialmente fissata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in adunanza camerale, nel ritenuto difetto dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
Fermo restando, infatti, che lo stesso ricorso non evidenzia una carenza di motivazione tale da determinare la nullità della sentenza impugnata in relazione al precetto di cui all’art. 132 cod. proc. civ., va poi osservato, quanto alla denunziata insufficienza argomentativa, che l'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2268/2022
Cass. n. 21152/2014
Cass. n. 1076/2020
Cass. n. 28007/2017
1076/2020; Cass. n. 28007/2017; Cass.n.
Cass. n. 7134/2014
Cass. n. 25941/2008
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 15997/ 20 16 , propost o da: LONGHI PAOLO, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti PATRIZIA BRANDI e FLAMINIA RUECA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima, in Roma, VIALE GREGORIO VII N. 269 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2880/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate accertò, in relazione all’anno di imposta 1992, maggiori redditi nei confronti di Agricola del Torbida s.n.c., conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione di Paolo Longhi, socio al 50%. Gli avvisi furono vittoriosamente impugnati dalla società e dal socio innanzi alla CTP di Ferrara.

2. Proposti separati appelli da parte dell’amministrazione finanziaria, nelle more del giudizio inerente alla società quest’ultima provvide a definire il contenzioso ai sensi dell’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; il procedimento nei confronti del Longhi proseguì invece fino alla fase di legittimità, conclusasi con l’ordinanza n. 2626/2009 di questa Corte che dichiarava la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non essendo mai stato convenuto in lite il restante socio, e rimetteva la causa innanzi al primo giudice.

3. Il giudizio, riassunto da Paolo Longhi innanzi alla CTP di Ferrara nei confronti della società, dell’altro socio Luca Longhi e dell’Agenzia delle entrate, si concluse con la sentenza di annullamento dell’avviso di rettifica, sul rilievo del fatto che il maggior reddito da partecipazione del contribuente risultava pari al 50% di quello definito dalla società in sede di chiusura della lite pendente. Detta sentenza, appellata dall’amministrazione, fu integralmente riformata dalla CTR dell’Emilia-Romagna, che ritenne non estensibili ai soci gli effetti della presentazione di dichiarazione integrativa da parte della società, poiché il ricorso a tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto dei contribuenti lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, con conseguente irrilevanza, ai fini Irpef, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersene.

4. Paolo Longhi ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria. L’amministrazione ha resistito con controricorso. Inizialmente fissata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la discussione in adunanza camerale, nel ritenuto difetto dei presupposti di cui all’art. 375 cod. proc. civ. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato nuova memoria. Considerato che:

1. In via preliminare, e con riferimento al contenuto della memoria integrativa depositata dal ricorrente, occorre rilevare che, per un errore riconducibile al sistema informatico, il 2 settembre 2022 è stata nuovamente inviata alle parti la proposta di decisione formulata a suo tempo dal precedente relatore per la trattazione davanti alla sezione sesta, con l’erronea indicazione del fatto che trattavasi di «requisitoria del Pubblico Ministero», invece non presente in atti. La predetta comunicazione, peraltro, è stata oggetto di rettifica con errata corrige trasmesso alle parti in pari data.

2. Passando all’esame del ricorso, con l’unico motivo, denunziando «violazione del d.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 –omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio – nullità della sentenza», il contribuente assume che la CTR avrebbe «completamente travisato i termini della questione sulla quale era chiamata a decidere». Evidenzia, infatti, che il giudizio non aveva ad oggetto il tema della possibile efficacia sanante, nei confronti dei soci, del condono presentato dalla società, ma il diverso profilo dell’imputazione a ciascun socio del reddito da partecipazione in proporzione al valore della propria quota che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, andava calcolata sull’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale.

Su detta base, assume che la CTR avrebbe deciso facendo riferimento ad un diverso principio di diritto, non pertinente al caso di specie. In aggiunta a tali considerazioni, il ricorrente rileva poi che la CTP di Ferrara aveva accertato l’insussistenza di maggiori redditi a carico della società da lui partecipata, il che avrebbe dovuto condurre i giudici d’appello a confermare l’annullamento dell’atto impositivo, a prescindere da ogni considerazione sul condono operato dalla società.

3. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. 3.1. Essa è certamente inammissibile per l’ultimo profilo descritto, con il quale il Longhi assume che l’atto impositivo emesso nei suoi confronti andrebbe annullato in quanto non vi sarebbe alcun redditoaccertato a carico della società partecipata. Si tratta, infatti, di questione mai dedotta dal contribuente, il quale – come si legge nella parte in fatto della sentenza impugnata – nel ricorso originario si era limitato a sostenere che il proprio reddito da partecipazione doveva essere calcolato pro quota sul reddito determinato a carico della società per effetto del condono, e non sul maggior reddito precedentemente accertato.

Né, del resto, il ricorrente indica o riporta ― come pure era suo onere fare, in presenza della deduzione di un travisamento del contenuto della sua pretesa, riconducibile all’ambito dell’error in procedendo ― la domanda, da lui ritualmente formulata in sede di merito, nella quale era veicolata la deduzione svolta in questa sede, onde consentirne la necessaria verifica di ritualità e tempestività, nonché il rilievo della decisività ai fini della lite (v. Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010). 3.2. Del pari, la censura è inammissibile laddove volta a denunziare una «omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio», nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Fermo restando, infatti, che lo stesso ricorso non evidenzia una carenza di motivazione tale da determinare la nullità della sentenza impugnata in relazione al precetto di cui all’art. 132 cod. proc. civ., va poi osservato, quanto alla denunziata insufficienza argomentativa, che l'art. 360, comma primo, num. 5, cod. p roc . civ., nella vigente formulazione, delimita il perimetro del vizio rilevante sub specie all’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio; ne deriva, a pena di inammissibilità del motivo, la necessità che il ricorso individui il preciso accadimento o la circostanza in senso storico-naturalistico che assume in tal senso rilevante, non potendo limitarsi all’indicazione di “ questioni ” o “argomentazioni” in diritto (v., fra le numerose altre, Cass. n. 2268/2022;

Cass. n. 21152/2014). 3.3. Il motivo è poi infondato per il profilo attinente agli effetti del condono operato dalla società partecipata. Com’è noto, e come questa Corte ha più volte affermato, il condono effettuato dalla società non giova automaticamente ai soci, i quali, ove intendano avvalersi del beneficio, devono presentare autonoma istanza, e nei cui confronti l’amministrazione conserva il potere-dovere di effettuare accertamenti e rettifiche (si vedano, fra le numerose altre, Cass. n. 1076/2020; Cass. n. 28007/2017; Cass.n. 7134/2014).

Il ricorrente oppone alla pacifica operatività di tale principio la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, a mente del quale il reddito della società di persone dev’essere imputato a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; di tale previsione, in particolare, assume l’applicabilità anche per il caso in cui il reddito della società sia stato accertato a seguito di condono fiscale conseguente alla presentazione di dichiarazione integrativa, nei termini ritenuti da diverse pronunzie di questa Corte (è richiamata, in tal senso, Cass.n. 25941/2008). 3.4.

E tuttavia, la regola evocata dal ricorrente si riferisce a fattispecie non sovrapponibili alla presente vicenda; essa è infatti riconducibile alle ipotesi di rettifica della dichiarazione – quale è quella contemplata dall’art. 2-bis del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. nella l. 30 novembre 1994, n. 656 , presa in esame dalla pronunzia ultima citata ─ nelle quali la definizione del contenzioso ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito. Da tali ipotesi, in tutta evidenza, differisce il condono ex art. 16 della l. n. 289/2002, con il quale la società Agricola del Torbida definì la lite fiscale pendente.

In tale ultima fattispecie normativa, infatti, la definizione ha luogo mediante il versamento di un importo che non incide sulla determinazione della base imponibile; siffatta forma di definizione, pertanto, non presenta alcun profilo di interferenza con il tema dell’individuazione e stima del reddito, cui afferisce la regola dettata dall’art. 5 del del d.P.R. n. 917/1986.

4. La sentenza impugnata è dunque esente dai vizi denunziati; conseguentemente, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/ 20 12, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versament