Tax appeal dismissed due to lack of new requests, triggering automatic extinction under Article 6 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax appeal extinct and ordered cost compensation because the taxpayer failed to submit new requests for trial. Although the taxpayer submitted documents proving a tax benefit and payment, no new arguments were presented to the Regional Tax Commission. Consequently, the procedural silence triggered the automatic extinction clause of the relevant decree, ending the proceedings without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; If the interested party fails to present a request for trial by December 31, 2020, the proceedings are declared extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3039-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro EBNER MICHAEL, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA MANZI, rappresentato e difeso dall’Avvocato PETER PLATTER giusta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 81/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO-ALTO ADIGE, depositata il 25/6/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino-Alto Adige aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 1/2/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano, in accoglimento del ricorso proposto da Michael Ebner avverso avviso di liquidazione in recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale; il contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. il contribuente ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 119/2018 ed il pagamento delle somme richieste; 1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione; 1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 13, 1° periodo, del citato D.L. n. 119/2018, conv. in Legge n. 136/2018, (a norma del quale in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo èdichiarato estinto ), va dichiarata l'estinzione del giudizio con spese compensate
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione,