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Ordinanza — n. 29599/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest and error in judging regarding tax collection costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29599/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against the Regional Court's decision to cancel a mortgage registration. The taxpayer argued procedural errors regarding cost compensation and notification defects, but the Court found these arguments merely criticized the merits of the lower court's factual assessment. Consequently, the appeal was dismissed because the taxpayer lacked a legally protected interest in overturning a decision that had already achieved their primary goal of cancellation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the grievances focus on the merits of the controversy rather than procedural violations, and the appellant lacks a concrete legal interest in the removal of the contested ruling.

Parole chiave

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error in iudicando interest to appeal merits of controversy tax collection costs mortgage registration cancellation procedural admissibility concrete legal interest ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n, 3 cod.
Art. 112 c.p.c.
civ.) dell’art. 112 cod.
Art. 36 D.Lgs. 542/1992
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n, 3 cod.
Art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973
civ.) del secondo comma dell’art. 50 del d.P.R.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
civ.) dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2719 cod. civ
civ.) dell’art. 2719 cod. civ.»la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
art. 92 cod. proc. civ
civ.) dell’art. 92 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/10/2017, n. 24502
Cass. 13/09/2013, n. 20973
Cass. 18/02/2020, n. 3991
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4989/14 R.G. proposto da: G.B. IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via San Tommaso D’Aquino n. 80, presso lo studio dell’avvocato Severino Grassi del foro di Roma che la rappresenta e difende –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata - nonché contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentate, - intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 233/22/13, depositata in data 4 luglio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. La G .B. Immobiliare srl ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Roma, avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 0972010000167276, notificato dall’Equitalia Gerit spa, ai sensi dell’art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su fabbricati adibiti ad attività Avv. Iscr. Ip. IRES IRAP 2003 IRS 2003 commerciale, per un importo complessivo di € 49.250,90, pari al doppio di una cartella esattoriale non pagata, ammontante ad € 25.130,52.

2. La C.t.p., nel contraddittorio con l’agente di riscossione, accoglieva il ricorso ed annullava l’iscrizione ipotecaria.

3. Avverso tale sentenza, dinanzi la C.t.r. del Lazio, proponevano appello sia l’agente di riscossione – nel frattempo, Equitalia Sud spa – che il contribuente, sulle spese; la C.t.r., con sentenza n. 233/22/13, depositata in data 4 luglio 2013, riuniti gli appelli, li rigettava entrambi. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 settembre 2022, per la qualenon sono state presentate memorie . Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ.) dell’art. 112 cod. proc. civ. (applicabili al processo tributario in virtù del richiamo fattone dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) in combinato disposto con il secondo comma dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 542: vizio di omissione di pronuncia su una specifica domanda di parte» la contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata ad argomentare che risultava corretta la decisione del primo giudice di compensare le spese. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ.) del secondo comma dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del secondo comma dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 542»la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si ravvisano grosse incongruenze nell’esposizione dei fatti con riferimento alle motivazioni in diritto in ordine alla nullità della cartella esattoriale sottostante l’iscrizione ipotecaria. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ.) dell’art. 2719 cod. civ.»la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. abbia ritenuto di poter valutare la notifica sulla base di copie fotostatiche illeggibili prodotte dall’ufficio. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione (ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) dell’art. 92 cod. proc. civ. (applicabile al processo tributario in virtù del richiamo fattone dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)»la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata ad argomentare che risultava corretta la decisione del primo giudice di compensare le spese senza condannare la Equitalia Sud spa alle spese di lite.

2. Il primo motivo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione atteso che afferiscono entrambi alla pronuncia di compensazione delle spese di lite, sono infondati. In tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. p roc . c iv ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17/10/2017 , n. 24502) La denuncia di motivazione affetta da error in iudicando è seguita , nello specifico, da censure che non attengono al difetto di motivazione del giudice, ma sono dirette alla critica attinente al merito della controversia ed all’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dal giudice d’appello e l a giurisprudenza di questa Corte, in proposito, ha ribadito il consolidato principio secondo cui «Il ricorso per Cassazione deve ritenersi inammissibile nell'ipotesi in cui la censura svolta dal ricorrente assum a i connotati di una critica attinente al merito della controversia ad all'apprezzamento, purcongruamente motivato, delle risultanze di causa compiuto dai Giudici diappello» (Cass. 13/09/2013, n. 20973).

Nel caso di specie, la C.t.r. ha, sinteticamente ma esaurientemente, argomentato sulla compensazione adducendo ragioni afferenti la particolarità della fattispecie; invero, dalla motivazione, si evince un articolato ragionamento con riferimento alla procedura di cui all’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e, pertanto, dell’iscrizione ipotecaria è stata ordinata la cancellazione per motivi formali e non perché non dovute le imposte per le quali quella ipoteca venne iscritta (nel caso di specie, omesso versamento del saldo IRAP e IRPEG, interessi e sanzioni, relativi all’anno 2003).

3. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili. Invero, con riferimento alle doglianze ivi prospettate, la ricorrente è carente di interesse atteso che si duole di come la C.t.r., da un lato, sia pervenuta alla pronuncia di nullità della cartella esattoriale sottostante l’iscrizione ipotecaria (decorso dell’anno ovvero omessa notifica dell’intimazione di pagamento, pag. 23 del ricorso) e, dall’altro, abbia ritenuto di poter valutare la notifica sulla base di copie fotostatiche illeggibili prodotte dall’ufficio.

E, ciò nonostante, sul punto, sia stata confermata la sentenza della C.t.p. di Roma di accoglimento del ricorso con ordine di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interesseall'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interessead agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in uninteresse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un merointeresse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica(Cass. 18/02/2020, n. 3991).

4. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo rimaste intimate sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia Sud spa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nel