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Ordinanza — n. 29505/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal due to parties' settlement agreement and mutual waiver of litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal extinguished following a formal settlement agreement between the taxpayer and the tax authority. Both parties signed a conciliatory act defining tax claims and agreeing to waive the revocation proceedings while compensating litigation costs. Consequently, the Court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist due to the parties' mutual resolution.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement waiving the revocation appeal and compensating costs, the Court must declare the litigation extinguished.

Parole chiave

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revocation appeal settlement agreement waiver of litigation tax dispute extinguishment of proceedings sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
7504/16 veniva proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis, cod.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26749/16 R.G. proposto da: TECNIMONT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via della Scrofa n. 57 presso lo studio dell’avvocato professor Giancarlo Zoppini che la rappresenta e difende congiuntamente all’avvocato Giuseppe Pizzonia e all’avvocato Giuseppe Russo Corvace. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Per la revocazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 7504/16, de positata i l 15 aprile 2016, resa nell’ambito del giudizio di cassazione n. RG.1528/2010, promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 42/2008 depositata il 19/11/2008.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Revocazione (rinuncia) –sent. Corte Cass.n.7504/2016 Rilevato che: 1.Con avviso di acc ertamento n. R3103T201237/2005, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, richiedeva alla Tecnimont s.p.a., il pagamento di una maggiore imposta IRPEG per € 4.655.718,00, oltre interessi e addizionale regionale, IRAP per € 577.531,00, oltre interessi, IVA per € 3.128.870,00, oltre interessi, nonché contestava alla medesima l’omissione di ritenute d’acconto per € 10.000,00 ed applicavala complessiva sanzione di € 6.983.577,00. 2.La società contribuente impugnava l’avviso innanzi la C.t.p. di Torino, e, all’esito del giudizio, ove si costituiva l’ufficio finanziario, veniva parzialmente accolto il ricorso con sentenza n. 13/12/06 , depositata il 18/01/2007. 3.Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la Tecnimont spa spiegava appello incidentale innanzi la C.t.r del Piemonte la quale, con sentenza n. 42/2008, depositata il 19/11/2008, accoglieva parzialmente l’appello dell’ufficio finanziario e rigettava l’appello incidentale della contribuente. 4.Avverso di essa, proponevano ricorso per cassazione la Tecnimont con diciassette motivi e l’Agenzia delle Entrate con cinque motivi; all’esito del giudizio (previa riunione dei giudizi e nell’ambito del quale il ricorso dell’Agenzia delle Entrate diveniva il ricorso principale e quello della contribuente ricorso incidentale), con sentenza n. 7504/16, depositata il 15 aprile 2016, la Corte così provvedeva:

«accoglie il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale e dichiara infondato il primo ed assorbito il terzo motivo; respinge il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Piemonte che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio ». 5.La causa veniva riassunta innanzi la C.t.r. Piemonte per l’esame delle pretese fiscali che avevano formato oggetto dei motivi di ricorso per cassazione dell’Agenzia accolti nonché dei profili afferenti alla quantificazione delle sanzioni in applicazione del più favorevole regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. 6.Peraltro, avverso la sentenza n. 7504/16 veniva proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis, cod. proc. civ. dalla Tecnimont spa affidato ad un unico motivo concernente quella parte della sentenza che aveva rigettato l’impugnazione principale tesa all’annullamento del punto 3 della sentenza di appello che si era pronunciata su una sopravvenienza attiva di € 12.022.790,00 che l’ufficio aveva ritenuto indebitamente non contabilizzata dalla contribuente. 7.In giudizio si costituiva l’Agenzia delle Entrate con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. 8.La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto formale di accettazione della rinuncia al giudizio.

Considerato che: 1.Con atto ritualmente depositato in cancelleria e sottoscritto da entrambe le parti , la difesa legale della Tecnimont spa e l’Agenzia delle Entrate hanno dato atto di aver sottoscritto l’accordo conciliativo n. prot. 122312/2018 in forza del quale hanno definito le pretese del ricorso in riassunzione e rideterminato le sanzioni, con l’impegno della società contribuente di rinunciare al ricorso per revocazione. 2.Con il medesimo atto, la difesa legale della Tecnimont spa ha dichiarato di rinunciare al giudizio di revocazione con dichiarazione di adesione sottoscritta da parte della Avvocatura dello Stato; pure si sono accordate per la compensazione delle spese giudiziali con richiesta a questa Corte di dichiarare estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite. 3.All’atto è stato allegato l’accordo conciliativo del 31 ottobre 2018 unitamente agli importi dovuti.

4. L’agenzia delle Entrate ha depositato atto formale di accettazione della rinuncia della Tecnimont spa al ricorso per revocazione con compensazione delle spese.

5. Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere avendo le parti raggiunto un accordo sulla pretesa tributaria con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte