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Ordinanza — n. 29476/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares case extinguished due to settlement and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29476/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's request for simplified resolution and subsequent payment of the owed amount. The tax agency had previously challenged a lower court decision regarding sanctions based on an annulled assessment notice, raising procedural objections about the necessity of suspending proceedings. The court ruled that the intervention of the taxpayer's settlement request and payment triggered the automatic termination of the case under specific statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.: The court extinguishes the proceedings when the taxpayer requests simplified resolution and pays the debt, rendering further litigation unnecessary.

Parole chiave

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tax litigation extinguishment simplified resolution request payment of tax debt procedural termination tax agency appeal sospensione della riscossione fiscale impugnazione di decisioni amministrative sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella l. n. 136 del 2018
Con nota di produzione documenti depositata l’8 giugno 2019, contenente allegati, la controricorrente ha dato atto di aver formulato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.
917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, num.
Art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non disporre la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull’accertamento presupposto.
Art. 295 cod. proc. civ.
Art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986
Con il primo motivo l’agenzia ricorrente denunzia violazione dell’art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art.
artt. 295 cod. proc. civ
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 295 cod. proc. civ.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 26894/ 20 15 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliatain Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro EDISON TRADING s.p.a., in persona del l.r.p.t. Massimo Quaglini, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. FRANCESCO D’ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Maurizio Leo, in Roma, P.ZA SS. APOSTOLI N. 66 -controricorrente – avverso la sentenza n. 1422/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 13 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Nel corso dell’anno 2005, Edison Trading s.p.a. aderì, in qualità di consolidata, al consolidato fiscale nazionale di Edison s.p.a., ai sensi degli artt. 117 e segg. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In relazione a tale annualità furono notificati alla società consolidante e alla consolidata due avvisi di accertamento conseguenti ad infedele dichiarazione; la consolidata fu così destinataria anche di un atto di irrogazione di sanzioni, ai sensi dell’art. 127, comma secondo, lett. b), del citato d.P.R.

2. Quest’ultimo atto, impugnato dalla consolidata innanzi alla C.T.P. di Milano, fu annullato; la sentenza, appellata dall’Agenzia delle entrate, fu confermata dalla C.T.R. della Lombardia, la quale rilevò che l’atto di erogazione delle sanzioni promanava da un avviso di accertamento annullato dal giudice tributario, con sentenza confermata in grado di appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, sulla base di due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso. Considerato che:

1. Con il primo motivo l’agenzia ricorrente denunzia violazione dell’art. 127 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ, deducendo l’insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità fra l’atto di irrogazione di sanzioni ed il precedente avviso di accertamento annullato dal giudice tributario di merito, peraltro ancora sub judice in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello avrebbero errato nel non disporre la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio sull’accertamento presupposto.

3. Con nota di produzione documenti depositata l’8 giugno 2019, contenente allegati, la controricorrente ha dato atto di aver formulato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. nella l. n. 136 del 2018, versando l’importo dovuto e contestualmente chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi del comma 10 della norma citata. A tale nota ha fatto seguito il deposito da parte dell’Amministrazione finanziaria, in data 7 giugno 2022, di istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio, sul rilievo dell’intervenuta definizione della controversia nei termini descritti dalla società contribuente. Tali circostanze determinano l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018, conv. nella l. n. 136 del 2018, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiar