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Ordinanza Interlocutoria — n. 29473/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends tax appeal to allow client to request simplified judgment definition under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29473/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court suspended the tax appeal proceedings to allow the taxpayer to request a simplified judgment definition. The client argued for a formal recognition of historical building status to apply tax incentives, while the tax agency required a specific ministerial decree. The court granted the suspension to enable the client to utilize the new legislative mechanism for expedited resolution.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; Art. 5, commi 7 e 10 della l. n. 130 del 2022: The court may suspend proceedings upon request to allow the party to proceed with a request for a simplified judgment definition under the new law.

Parole chiave

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suspension of proceedings simplified judgment definition tax appeal suspension Legge 130/2022 tax incentive recognition ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assoggettamento all'IVA differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130
Con istanza depositata in cancelleria il 29 settembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l.
Art. 5, commi 7 e 10 della l. n. 130 del 2022
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. 186 51 / 20 1 5 , propost o da: TULLINI PAOLO, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti CLAUDIO BERLIRI e ANNA RITA DANZA , press i quali è elettivamente domiciliato in Roma, VIA ALESSANDRO FARNESE N. 7 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1624/18/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 30/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Paolo Tullini ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, la sentenza in epigrafe, con la quale, accogliendo integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Bologna, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna ha confermato l’avviso di accertamento notificato al predetto contribuente il 10dicembre 2007. Con tale avviso eranostati recuperat i a tassazione, ai fini Irpef e Irap per l’anno di imposta 2003, maggiori redditi di impresa e un maggior reddito da fabbricati per € 34.665,00; tale ultimo, in particolare, discendeva dal fatto che il contribuente aveva dichiarato di essere comproprietario di un fabbricato soggetto a vincolo storico- artistico, avvalendosi delle agevolazioni di cui all’art. 34, comma quarto, del t.u.i.r., pur in assenza del riconoscimento di tale vincolo da parte dell’amministrazione competente.

2. La sentenza d’appello ha ritenuto che la previsione di “determinazione agevolata” del reddito da fabbricati di interesse storico-artistico― trovando fondamento nel disposto di cui all’art. 11, comma 2, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, il quale la attribuisce agli immobili «riconosciuti» di tale interesse ― postul i l’esistenza di un provvedimento formale, che nella specie era intervenuto soltanto con decreto ministeriale del 2009. Le precedenti note della Soprintendenza di Bologna, contenenti indicazione di un parere favorevole all’assoggettamento del fabbricato alla normativa di protezione del patrimonio artistico e risalenti agli anni 1999 e 2000, non assumevano alcun rilievo sul punto; e in ogni caso, anche a volerle prendere in considerazione, esse non davano contezza dell’esistenza di un procedimento volto al riconoscimento, che in effetti era stato avviato dal Tullini soltanto nel 2008.

Quanto, poi, al restante profilo della controversia, ha osservato che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che per la propria attività di promotore finanziario egli aveva necessità di impiegare due autovetture, non essendo a ciò sufficiente la semplice indicazione del volume d’affari.

3. Con istanza depositata in cancelleria il 29 settembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio;occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la caus