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Ordinanza — n. 29465/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal after client withdraws case, extinguishing proceedings with cost sharing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29465/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant voluntarily withdrew the appeal against the Regional Tax Commission's decision. The appellant had previously challenged IMU tax assessments issued by the Municipality of Spoleto, but formally renounced the lawsuit on September 23, 2022. Consequently, the court ordered the parties to share litigation costs equally without imposing further fines for the withdrawal.

Regesto Legislator

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater; When a party withdraws an appeal, the proceedings are extinguished with equal cost sharing, and the unitary contribution is not applicable.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings equal cost sharing unitary contribution exclusion tax litigation withdrawal sospensione della riscossione fiscale imputazione dei contributi imputazione contabile

Disposizioni normative citate

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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n.
Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542
14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8076-2020 proposto da: COSMOBIL S.N.C. DI SCATENA ALEANDRO E FIGLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato FABRIZIO GENTILI giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 169/01/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 16/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Cosmobil s.n.c. di Scatena Aleandro e Figli propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 207/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2012-2015 emessi dal Comune di Spoleto; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 23.9.2022, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’Ente Impositore; 1.2. tale atto è stato ritualmente notificato al Comune di Spoleto; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite, non avendo il Comune manifestato opposizione rispetto alla richiesta in oggetto da parte rinunciante; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Co