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Ordinanza Interlocutoria — n. 29458/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to null notification via incorrect email address violating statutory public registry rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29458/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was notified to an incorrect email address not listed in the official public registry. The appellant argued for the appeal's validity, but the court found the notification violated mandatory procedural requirements for electronic service. Consequently, the notification was deemed null, and the case was remanded for a new notification attempt.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis, comma 1, Law n. 53/1994; Art. 11, Law n. 53/1994; Art. 16-ter, D.L. n. 179/2012: A notification via electronic mail is null if the recipient's address does not correspond to the one appearing in the official public registry, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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null notification electronic service public registry cassation appeal procedural nullity notificazione postale irregolare notificazione elettronica notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis, comma 1, Law n. 53/1994
il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 12.2.2020, al Comune di Imperia ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n.
Art. 11, Law n. 53/1994
Art. 16-ter, D.L. n. 179/2012

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 5652/2019
Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018); 1.4.
Cass. n. 13224/2018
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7497-2020 proposto da: KRANZ PAMELA IRENE CHRISTINE , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato DESIDERIA BOGGETTI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato GIUSEPPE CARRETTO giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro COMUNE DI IMPERIA, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 1522/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Pamela Irene Christine Kranz propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2009 emesso dal Comune di Imperia, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; il Comune è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 12.2.2020, al Comune di Imperia ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.»; l'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dall'art. 45-bis, comma 2, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono i pubblici elenchi "ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile"; 1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr.

Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018); 1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata

P.Q.M.

La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Imperia da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de