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Ordinanza Interlocutoria — n. 29436/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, prioritizing preliminary procedural issues over substantive tax arguments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29436/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal and the Equitalia incidental appeal without issuing a final judgment on the merits. The taxpayer argued for nullity due to missing court minutes and lack of delegation, while Equitalia claimed improper cost allocation due to non-attendance. The court prioritized examining the preliminary procedural issue regarding cost compensation for the absent party before addressing the substantive tax claims.

Regesto Legislator

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Art. 276, comma 2, c.p.c.; Art. 370, comma 1, c.p.c.: The collegium must examine preliminary procedural issues with priority over substantive ones, and a mere notice of appearance does not constitute a valid counter-appeal if no formal counter-appeal is filed.

Parole chiave

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preliminary procedural issues priority of examination cost compensation contumacy in proceedings nullity of judgment tax appeal procedure lack of delegation procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 276, comma 2, c.p.c.
Tanto premesso, il principio declinato nell’art. 276 , secondo comma, c od .
Art. 370, comma 1, c.p.c.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità (ex art. 360, primo comma, n.
Art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17858/14 R.G. proposto da: CINCINELLI FIAMMETTA rappresentata e difesa da sé stessa ex art.86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. 38 presso lo studio dell’avvocato Antonino Saccà –ricorrente – contro EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentate, con sede legale in Firenze, via Matteotti, n. 16, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Puppolache la rappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 01/04/2014, depositata in data 2 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Cart. Pag. IRPEFRilevato che:

1. Fiammetta C incinelli impugnava dinanzi alla C.t.p. di Terni la cartella di pagamento n . 10920110006660525 notificat ale per la riscossione di IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno 2005 ; la C.t.p. accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato.

2. Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio e, con la costituzione della contribuente, il giudice adito accoglieva l’appello, riformando la sentenza di primo grado, con la sentenza n. 01/04/2014, depositata in data 2 gennaio 2014.

3. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tredici motivi. L’Equitalia Centro spa si è costituita con controricorso avverso il ricorso della contribuente, proponendo ricorso incidentale. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ . - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”). La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 settembre 2022, per la qualenon sono state presentate memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza in questa sede impugnata per omessa redazione del verbale di pubblica udienza di discussione dell’11/11/2013» la contribuente lamenta che il verbale di udienza di discussione davanti alla C.t.r. dell’Umbria sia privo di indicazioni in ordine al contenuto, alle parti presenti ed alla individuazione del sottoscrittore (il segretario e non il presidente della commissione). 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio e violazione di legge della sentenza in questa sede impugnata per aver accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Terni sottoscritto da soggetto sprovvisto di delega a proporre appello» la contribuente lamenta che l’appello sia nullo perché firmato da funzionaria priva di delega a firmarlo. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato:

«Nullità della sentenza di secondo grado per non aver rilevato la medesima l’irregolarità del contraddittorio instauratosi davanti alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria» la contribuente lamenta che l’Agenzia delle Entrate non ha notificato l’atto di appello anche all’Equitalia Centro spa. 1.4 Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: « Vizio e violazione di legge in riferimento agli artt. 7, 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notifiche di atti giudiziari»e con il quinto motivo di ricorso, così rubricato:

«Vizio e violazione di legge in riferimento alla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 7» la contribuente lamenta la modalità di notifica dell’atto tributario e contesta la circostanza che si sia verificata la compiuta giacenza nonché si duole che sono stati notificati contemporaneamente l’atto di contestazione e l’avviso di accertamento. 1.5. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: « Vizio e violazione di legge in riferimento alla legge 27 luglio 2000, art. 12, comma 7, ed omessa pronuncia per avere completamente ignorato la sentenza in questa sede impugnata, che atto di contestazione ed atto di accertamento sono stati notificati contemporaneamente all’odierna ricorrente» e con il settimo motivo di ricorso, così rubricato:

«Vizio e violazione di legge ed omessa pronuncia per aver ignorato la sentenza in questa sede impugnata, la totale assenza di notifica dell’avviso bonario di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Terni» la contribuente lamenta l’omessa pronuncia sulla doglianza afferente il fatto che sono stati notificati contemporaneamente l’atto di contestazione e l’avviso di accertamento nonché l’assenza di notifica di avviso bonario di pagamento da parte dell’ente accertatore. 1.6. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato:

« Vizio e violazione di legge in riferimento all’art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 21 – opties della legge 7 agosto 1990, n. 241 per non aver ritenuto la sentenza di secondo grado, nulla la cartella di pagamento in quanto mancante della sottoscrizione della responsabile del procedimento Pelorosso Liana e della sottoscrizione del direttore dell’ufficio» la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla doglianza afferente il fatto che la cartella di pagamento era priva della sottoscrizione del responsabile del procedimento e del direttore dell’ufficio. 1.7.

Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: « Vizio e violazione di sentenze di legittimità della Suprema Corte di cassazione in materia di apposizione della relata di notifica sulla cartella di pagamento» la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla doglianza afferente al fatto che la relata di notifica è stata apposta sul frontespizio della cartella e non in calce. 1.8. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: « Vizio e violazione di legge ed omessa pronuncia in riferimento all’art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni apportate dall’art. 37 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223», con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato:

«Omessa pronuncia sull’attribuzione ed applicazione alla contribuente di tributi illegittimi e non corrispondenti alla normativa vigente, palesemente usurari ed in contrasto con il principio della trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa tributaria sancita dallo Statuto del contribuente», con il dodicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio e violazione di legge ed omessa pronuncia sull’eccepita violazione degli artt. 23, 53 e 97 della Costituzione» e con il tredicesimo motivo di ricorso, così rubricato: « Vizio di infrapetizione della sentenza impugnata in questa sede, per omessa pronuncia su tutte le eccezioni dell’odierna ricorrente nel giudizio di secondo grado»la contribuente lamenta vizi di notifica.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale così rubricato:«Mancata notificazione dell'appello incidentale all'appellato contumace in violazione degli artt. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 343, 292 cod. proc. civ. Nullità (ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) della sentenza e del relativo procedimento nella parte in cui, in assenza della notificazione dell’appello incidentale all’appellata contumace, ha riformato la sentenza di prime cure in punto di spese liquidate a favore di Equitalia Centro spa dalla C.t.p. di Terni» l’ Equitalia lamenta che la C.t.r. dell’Umbria ha riformato la sentenza della C.t.p. di Terni in punto di spese anche nei propri confronti nonostante non avesse partecipato al giudizio di secondo grado.

3. Tanto premesso, il principio declinato nell’art. 276 , secondo comma, c od . p roc . c iv ., impone al Collegio di esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. Sotto questo profilo, il motivo di ricorso incidentale proposto dall’Equitalia Centro spa declina una questione squisitamente processuale ossia che, nella sentenza impugnata, le spese sono dichiarate compensate laddove essa Equitalia è rimasta contumace nel giudizio innanzi alla C.t.r. perché, «a seguito della notificazione dell'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di prime cure che l'aveva resa soccombente, l'odierna controricorrente, essendo risultata vincitrice in prime cure e non essendo rivolto l'appello contro i capi della sentenza impugnata che la riguardavano, ha ritenuto di non costituirsi».

Vieppiù che la C.t.p., nel rigettare la domanda della contribuente nei suoi confronti, condannava la medesima contribuente al pagamento delle spese processuali nei confronti della stessa Equitalia con distrazione a favore dell’avvocato antistatario. Orbene, per acclarare che la pronuncia della C.t.r. di compensazione delle spese nei confronti anche dell’Equitalia sia nulla perché inficiata dal difetto di integrazione del contraddittorio occorre verificare che non sia stato notificato a quest’ultima né l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate né l’appello incidentale della contribuente.

Anche i motivi del ricorso principale rendono comunque opportuna la visione degli atti di merito. Pertanto, va acquisito i l fascicol o di ufficio relativo a d entrambi i grad