Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merits-based criticism of lower court's factual assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Diffegi Trading SRL against the Regional Court's rejection of its tax dispute. The taxpayer argued procedural violations regarding notification terms and calculation errors, while the tax authority contended the company engaged in tax evasion through fictitious transactions within the Mythos group. The court rejected the appeal because the taxpayer's arguments focused on the substantive merits and factual evaluation of the lower court's decision rather than valid procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 and n. 5 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when the taxpayer's censure assumes the connotation of a criticism pertaining to the merits of the controversy and the appreciation of case findings completed by the appellate judges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5219/14 R.G. proposto da: DIFFEGI TRADING SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n. 14, presso lo studio dell’avvocato Laura Iandolo che la rappresenta e difende –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 418/2014, depositata in data 23 gennaio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. La D iffegi Tr ading srl in liquidazione (d’ora innanzi D iffe g i ) ricorreva, dinanzi alla C.t.p. di Milano, avverso l’avviso di accertamento n. R1J030300196/2009, notificato dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza, e relativo Avv. Acc. IRESall’IRPEG per l’anno 2003; in particolare, l’ufficio finanziario, dopo aver accertato un reddito di impresa di € 1.727.231,00, maggiore di quello dichiarato pari ad € 709.806,00, chiedeva il pagamento di € 574.367,00 per IRPEG, € 89.951,38 per interessi e € 143.591,75 per sanzioni.
2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, rigettava il ricorso.
3. Avverso tale sentenza, proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. della Lombardia che, nel contradditorio con l’Agenzia delle Entrate, rigettava l’appello con sentenza n. 418/2014, depositata in data 23 gennaio 2014. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia , la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio, rimanendo intimata. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 29 settembre 2022, per la qualenon sono state presentate memorie. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti» la contribuente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non sia stata correttamente esaminata l’eccezione di prescrizione dei termini di notifica dell’avviso di accertamento siccome ritenuti raddoppiati i termini dell’accertamento contemplati dall’art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per la sussistenza di una ipotesi di reato di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubri cato: « Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art.112 cod. proc. civ., conseguente il vizio di motivazione su una eccezione ritualmente introdotta in giudizio, di cui si chiede l’esame precluso nei giudizi di merito» la contribuente lamenta, appunto, l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è omesso di valutare l’errore di calcolo in cui è incorso l’ufficio finanziario nel calcolo del reale reddito imponibile. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato:
« Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per errata e contraddittoria motivazione, rispetto ai documenti di causa, su un punto decisivo prospettato dalla ricorrente ed oggetto del contraddittorio» la contribuente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è mal argomentato sul rigetto dell’istanza di disapplicazione delle sanzioni.
2. Il primo motivo è infondato. La C.t.r. ha argomentato, quanto al raddoppio dei termini di decadenza di cui all’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che i fatti commessi concretavano violazioni comportanti l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e che, ai fini del raddoppio del termine decadenziale, è indifferente che il procedimento penale possa avere un esito favorevole al contribuente essendo sufficiente che la fattispecie contenga in sé elementi tali da essere penalmente rilevante; a tacer del fatto che il procedimento penale era stato archiviato per prescrizione.
L'avviso di accertamento deve, dunque , ritenersi tempestivo in quanto notificato entro il termine di decadenza di otto anni decorrenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte (da ultimo: Cass. 15/09/2022, n. 27250) ha enunciato, tra l’altro, il principio secondo cui il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis, in forza delle modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del d.l. 04/07/2003, n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (ex pluribus, v.
Cass. 02/07/2020, n. 13481; Cass.28/06/2019, n. 17586; Cass. 13/09/2018, n. 22337; Cass.05/06/2018, n. 14440). Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 15/05/2015, n. 9974).
3. Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili oltre che infondati. Va rilevato che sia la denuncia dell’error in procedendo che dell’errata motivazione sono seguite da censure che non attengono al difetto di motivazione del giudice, ma sono dirette alla critica del metodo di calcolo del reddito imponibile e delle motivazioni del rigetto dell’istanza di disapplicazione delle sanzioni, così assumendo le censure i connotati di una critica attinente al merito della controversia ed all’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dal giudice d’appello.
La giurisprudenza di questa Corte, in proposito, ha ribadito il consolidato principio secondo cui «Il ricorso per Cassazione deve ritenersi inammissibile nell'ipotesi in cui la censura svolta dal ricorrente assuma i connotati di una critica attinente al merito della controversia ad all'apprezzamento, pur congruamente motivato, delle risultanze di causa compiuto dai Giudici di appello»(Cass. 13/09/2013, n. 20973). Nel caso di specie, la C.t.r., quanto alle modalità di determinazione del reddito, ha argomentato come «in merito al disconoscimento della minusvalenza e del credito di imposta, la DIEFFEGI TRADING SRL IN LIQUIDAZIONE effettivamente non ha dimostrato documentalmente la fondatezza e la legittimità delle voci inserite in bilancio e nella dichiarazione dei redditi oggetto di contestazione da parte dell’ufficio».
Di poi, quanto al rigetto dell’istanza di disapplicazione delle sanzioni, la C.t.r., sinteticamente ma esaurientemente, l’ha ritenuta non meritevole di accoglimento in considerazione del fatto che «gli intrecci tra le società collegate al gruppo Mythos appaiono finalizzati a compiere un’evasione di imposta attraverso cessioni fittizie di quote e crediti di imposta artatamente creati confatture e documenti fiscali non veri». Invero, la complessa vicenda tributaria che ha visto coinvolta la Dieffegi si è inserita in un più ampio quadro di verifiche fiscali e controlli, effettuati dalla Guardia di finanza e dalla polizia tributaria, nei confronti di società facenti parte del gruppo Mythos, con sede a Milano, nell'ambito delle quali si è accertato che, attraverso un meccanismo di operazioni societarie e di trasferimento di partecipazioni sociali compiute in un limitato arco temporale, veniva perseguita la fraudolenta costituzione, in capo alle società del suddetto gruppo, di risparmi e/o eccedenze di imposta altrimenti non spettanti.
Tali società venivano utilizzate per la riduzione delle imposte a debito mediante l'attribuzione di crediti d’ imposta su dividendi relativi ad uti li «fantasma» creati da varie società del gruppo e distribuiti attraverso fiduciarie nonché la rivalutazione dei valori legati a poste attive di bilancio che permetteva alle aziende clienti di avere dei costi costanti nel tempo in modo da ridurre il reddito imponibile. Inoltre, gli atti posti in essere, precostituiti per avere un rilievo probatorio ai fini tributari, contenevano operazioni prive di riscontro nella realtà finalizzati al conseguimento di indebiti rimborsi o di ottenere riconoscimento di crediti imposta altrimenti non spettanti.
4. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 8.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific