Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested a settlement hearing by December 31, 2020. The plaintiff, Roma Capitale, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure. The court ruled that without a formal request for settlement within the specified timeframe, the legal process terminated automatically, leaving the plaintiff responsible for any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definitions is extinguished if parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, terminating the process automatically.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 12033/2015 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; contro Ardeatina Metella Srl e difesa dall' Avv. Orazi Fabrizio con domicilio eletto in Roma, via Enrico Tazzoli, n. 6, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6778/14/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662078298 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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