Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29419/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, upholding lower court's finding that a sole C.F. error does not constitute omitted tax declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a lower court ruling that dismissed an omitted tax declaration claim. The lower court found that while the taxpayer submitted declarations, a single error in the tax code (C.F.) did not prevent the tax office from verifying the submission through other correct data. The court held that this factual assessment regarding the existence of the declaration was beyond the scope of cassation review and constituted a valid application of law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39, 41 DPR n. 600/73; Art. 360 c.p.c.: The court rejects a cassation appeal when the appellate court correctly determines that a minor clerical error in tax identification does not equate to an omitted declaration, as the substance of the submission was verified through other accurate data.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted tax declaration inductive income assessment tax code error cassation review limits substance over form tax procedural nullity DPR 600/73 dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39 DPR n. 600/73
Art. 41 DPR n. 600/73
Violazione e falsa applicazione di legge degli art. 41 e 55 dpr 633\72 in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
41 e 55 dpr 633\72 in relazione all'art. 360 comma i n.
Art. 6 DPR n. 605/1973
dell'art. 6 dpr 29 settembre 1973 n.
Art. 13 DPR n. 605/1973
605 ma solo applicazioni di sanzioni per effetto del successivo art. 13 .Pertanto l'interpretazione della Ctr è anche conforme a siffatta legge che impone l'indicazione del C.F.
Art. 18 Law n. 241/1990
Art. 6 Law n. 212/2000
dell'art. 6 dpr 29 settembre 1973 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21956 del 2010
(vedi in senso analogo Cass. n. 21956 del 2010; cfr.
Cass. nn. 21209 del 2004
Cass. n. 22775 del 2009
Cass. n. 27122 del 2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29871-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo) rappresenta e, difende; - ricorrentE - contro NEW EDIL 2007 SRL , elettivamente domiciliato„ in ROMA, 2021 V.E.Q.VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato 5390 ANGELO PETRONE, rappresentatcz, e difeso". dall'avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI; -controricorrent*:- avverso la sentenza n. 4786/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 21/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE D'AURIA; Fatti di Causa La vicenda giudiziaria trae origine dagli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia Delle Entrate nei confronti della New Edil 2007 srl con cui ,per effetto della omessa presentazione del modello unico 2008 per l'anno 2007 e del modello unico del 2009 per l'anno 2008 , accertava in via induttiva i redditi ai sensi dell'art. 39 e 41 DPR n. 600 \ 73 . Avverso tali avvisi proponeva rituale impugnazione la società contribuente, affermando che già in sede di verifica aveva contestato la mancanza della presentazione delle dichiarazioni, consegnando le ricevute telematiche del modello unico e l'attestazione del ricevimento, che avvedutosi dell'errore relativo alla sola indicazione del c.f. , ritrasmetteva le dichiarazioni già presentate, emendate dell'errore in questione.

Il giudizio di merito si concludeva davanti alla Ctr di Napoli la quale accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo che il mero errore circa il C.F. da solo non comportava l'omessa presentazione delle dichiarazioni , visto che erano stati esattamente indicati la ragione sociale ,il domicilio fiscale, il nome del legale rappresentante e gli altri dati contabili sicchè l'Ufficio non poteva ricostruire il reddito induttivamente per omessa presentazione della dichiarazione. Propone ricorso in cassazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile:

Violazione e falsa applicazione di legge degli art. 41 e 55 dpr 633\72 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc . Si costituiva con controricorso la società New Edil 2007 srl la quale chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato . Ragioni della decisione Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce che la Ctr era incorso in errore di diritto non riconoscendo la legittimità dell'accertamento induttivo in mancanza di dichiarazione. La ricorrente non coglie che il giudice di appello non ha negato in astratto la possibilità di ricostruire induttivamente il reddito del contribuente in caso di mancanza delle dichiarazioni , ma ha ritenuto che nel caso le dichiarazioni fossero state presentate.

In altri termini secondo il giudice il solo errore riguardante la errata indicazione del dato relativo al C:F. non comportava la omessa presentazione della dichiarazione trattandosi di mero errore materiale, che evidentemente poteva facilmente essere rilevato alla luce delle considerazioni che la ragione sociale indicata era esatta, così pure il domicilio e il nome del legale rappresentante nonché di tutti i dati contabili. La valutazione che la dichiarazione fosse stata presentata,alla luce della documentazione presentata, ritenendo irrilevante l'errore commesso, (la Ctr da pure che atto che le dichiarazioni presentate successivamente con il cf esatto erano perfettamente sovrapponibili a quelle inviate tempestivamente con l'errore erica il c.f.), si risolve in una questione di fatto che sfugge ad un riesame in questa sede .

Pertanto non sussiste alcun tipo di violazione di legge, tendendo il motivo in questione surrettiziamente ad introdurre il vizio della insufficienza o contraddittorieta s della motivazione, che come è noto non può essere sollevato ove si concreti nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti.Ricordiamo che nel processo tributario, l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale. (vedi in senso analogo Cass. n. 21956 del 2010; cfr. già Cass. nn. 21209 del 2004, 22775 del 2 oo9).Appare evidente che nel caso in questione una volta dimostrato l'effettiva presentazione della dichiarazione era consequenziale affermare la nullità dell'accertamento induttivo basato su presupposto erroneo , avendo correttamente la Ctr fatto prevalere la sostanza sulla forma.

A tal proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione è intervenuta in molte occasioni per affermare che gli elementi della dichiarazione sono emendabili a favore del contribuente ed opponibili alla Amministrazione in giudizio, affermando la sostanziale perpetuità dell'eccezione in sede di giudizio con l'unico limite della mancata impugnazione dell'avviso e \o dal perfezionamento della determinazione consensuale del tributo (vedi casso rd. N. 27122de1 2020). Ricordiamo che l'omessa indicazione parificabile alla erronea indicazione, non produce alcuna nullità processuale ai sensi dell'art. dell'art. 6 dpr 29 settembre 1973 n. 605 ma solo applicazioni di sanzioni per effetto del successivo art. 13 .Pertanto l'interpretazione della Ctr è anche conforme a siffatta legge che impone l'indicazione del C.F.

Per effetto del rigetto del ricorso , le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente liquidate in eur