Cassation court dismisses tax appeal due to voluntary settlement and waiver of litigation rights by the taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal dismissed following the taxpayer's voluntary settlement of the disputed tax debt. The court noted that the taxpayer had formally renounced the lawsuit and agreed to a simplified payment plan, effectively ending the legal dispute. Consequently, the proceedings were terminated with costs assigned to the party who initiated the settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 3, d.l. 22/10/2016, n. 193; When a taxpayer voluntarily settles a tax debt and renounces the lawsuit, the court must declare the proceedings extinguished without further examination of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2183/14 R.G. proposto da: TOIA MARCO elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio n. 91 presso lo studio degli avvocati Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente tra loro –ricorrente – contro EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, viale dell’Innovazione n. 1/b, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161 presso lo studio dell’avvocato Sante Ricci del foro di Roma che la rappresenta e la difende congiuntamente e disgiuntivamente all’avvocato Maurizio Cimetti –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 81/49/13, depositata il 28 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Cartella pagamento IRPEF 2006 Rilevato che:
1. Marco Toia impugnava dinanzi la C.t.p. di Varese la cartella esattoriale emessa da Equitalia Esatri spa n. 117201100036385907000 dell’importo complessivo di € 123.112,95 relativa alle somme iscritte a ruolo per l’IRPEF 2006, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. La C.t.p., ove si costituiva l’Equitalia Esatri spa, accoglieva il ricorso sulla base della prospettata omissione di notifica.
3. Avverso tale decisione, dinanzi la C.t.r. della Lombardia, la Equitalia Nord spa, incorporante dell’Equitalia Esatri spa, proponeva appello principale e il contribuente proponeva appello incidentale; all’esito la C.t.r., con sentenza n. n. 81/49/13, depositata il 28 giugno 2013,accoglieva l’appello dell’Equitalia Nord spa. 4.Avverso di essa, ha proposto ricorso per cassazione Marco Toia, affidandolo a sei motivi. 5.In giudizio si è costituita la Equitalia Nord spa con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 2 9 settembre, per la quale il contribuent e ha depositato memoria di richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere attesa l’adesione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Considerato che:
1. In data 4 maggio 2022, Marco Toia ha depositato memoria con allegati i documenti relativi alla intervenuta definizione agevolata della pretesa impositiva oggetto di lite a mente dell’art. 6, comma 3 del d . l . 22/10/2016, n. 193 , a seguito della presentazione di istanza di condono in data 12/4/2017.
2. I documenti depositati provano l’entità della somma (€ 167.908,66) comunicata da Equitalia Nord spa, le cinque rate pagate attraverso il Credito Valtellinese (l’ultima in data 25/9/2018), le cartelle/avvisi per cui è intervenuta la definizione agevolata (tra cui quella oggetto del presente contenzioso ossia la n. 117201100036385907000 ), la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal contribuente e dal difensore, inoltrata all’Agenzia delle Entrate di Varese.
3. Per tanto può procedersi a lla dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. 193/2016 con spese a carico di chi le ha anticipate. P. Q. M. Dichiara