Italian Court remands case to lower tribunal for merits review regarding seismic tax relief application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision denying a taxpayer's seismic relief claim. The taxpayer argued for a 90% income tax reduction based on specific legislative provisions, while the agency contested the application. The court determined that the lower tribunal's judgment required a full examination of the factual merits, necessitating a remand to the competent regional court for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a cassation appeal raises issues requiring a full examination of the factual and legal merits, the case must be remitted to the lower tribunal for a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4149/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro RAPISARDA GIUSEPPE, difeso e rappresentato per procura speciale dall’Avv. Massimo Giuffrida, con domicilio presso la Corte Suprema di Cassazionein Roma, piazza Cavour; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissionetributaria regionale dell a Sicilia –sezione staccata di Catania,n. 190 / 17 /201 6 , depositata il 21 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre2022 dal consigliere dott.
Michele Cataldi ; Rilevato che: AGEVOLAZIONE EVENTI SISMICI –SICILIA- ART. 9 , CO. 17 L. N.2 1. L’A genzi a delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso di Giuseppe Rapisarda contro il silenzio - rifiuto tenuto dall’Amministrazione sulla sua istanza di rimborso, i n applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 90 per cento dell’Irpef e dell’Ilor di cui agli anni 1990, 1991 e 1992.
Il contribuente si è costituito con controricorso. Tanto la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie nella fase processuale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., conclus a con ordinanza della sesta sezione civile di questa Corte, che ha rimesso il ricorso a questa sezione. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 , comma 17, della legge n. 289 del 2002 e degli artt. 107 e 108 del T.F.U.E. ed 11 e 12 del Regolamento CE n. 659 del 22 marzo 1999. Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo d’ufficio di merito, disponendo pertanto rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dispone acquisirsi il fascicolo d’ufficio di merito dalla Co rte di giustizia tributaria della Sicilia –sezione staccata di Catania e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom