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Ordinanza — n. 29159/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when tax authority annuls assessment via self-help, extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29159/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the civil proceeding extinguished because the tax authority voluntarily annulled the disputed assessment notice through self-help. The taxpayer argued for dismissal based on the authority's own confirmation that the sums were no longer due, while the tax agency failed to file a counter-appeal. The court ruled that the authority's unilateral annulment rendered the subject matter of the litigation moot, legally terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: When the administrative authority annuls a contested act via self-help, the subject matter of the litigation ceases to exist, justifying the declaration of extinction of the judicial proceeding.

Parole chiave

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autotutela annullamento atto cessazione materia estinzione giudizio Agenzia Entrate ricorso Cassazione TUIR contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).
Art. 378 cod. proc. civ.
La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre, per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. reiterando la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
art. 378 cod. proc. civ
La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre, per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5090/2019
Cass. n. 9606/2019
Cass. n. 9607/2019
Cass. n. 33562/2019
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2793/18 R.G. proposto da: PENNATI BELLUSCHI CARLA MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Sottocasa Biani, dall’avvocato Antonella Campus e dell’avvocato Lorenzo Spallina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma Via Piazza Sallustio n.- ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3523/14/2017, depositata in data 6 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare estinto il processo per rinuncia. Rilevato che:

1. Carla Maria Pennati Belluschi impugnava, dinanzi la C.t.p. di Milano, l’avviso di accertamento n. T9501BH01195/2014 con il Avv. Accer. IRPEFquale le veniva rideterminato un maggior reddito; si costituiva anche l’ufficio finanziario e la C.t.p. accoglieva il ricorso.

2. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate innanzi alla C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva anche la contribuente; all’esito, la C.t.r. accoglieva l’appello e confermava la legittimità dell’avviso di accertamento.

3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandolo a quattro motivi.

4. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato - ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. - alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).

5. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre, per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. reiterando la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che: 1.La contribuente ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in quanto l’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza, ha annullato in autotutela l’avviso di accertamento impugnato con la seguente motivazione: « Intervenuta evoluzione giurisprudenziale – sentenze della Corte di Cassazione recanti il n. 5090/2019, 9606/2019, 9607/2019, 33562/2019 in tema di art. 67, primo comma, lett.

b) TUIR. A seguito dell’annullamento disposto dall’Ufficio, il suddetto avviso di accertamento è privo di effetti e le somme originariamente richieste non sono più dovute ». Vieppiù che, unitamente alla memoria descritta, ha allegato la comunicazione del provvedimento di annullamento totale di atti in esercizio del potere di autotutela, adottato dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Monza e Brianza - ufficio legale – area contenzioso, relativo all’avviso di accertamento n. T9501BH01195/2014. In esso, si ripete, si legge espressamente che a seguito dell’annullamento disposto dall’ufficio, il suddetto avviso di accertamento è privo di effetti e le somme originariamente richieste non sono più dovute.

2. Va, quindi, dichiarato estinto il giudizio n. R.G. 2793/2018 con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio