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Ordinanza — n. 29158/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses lawyer's appeal for revocation of inadmissibility ruling regarding unnotified material error correction request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29158/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lawyer's appeal seeking revocation of a prior ruling that declared his request for material error correction inadmissible. The core issue was that the lawyer failed to prove valid notification of his correction petition to the opposing tax authority, a strict procedural requirement established by the Civil Procedure Code. The court held that because the request was not properly served on the counterparty, it could not be examined, and the subsequent appeal itself was also inadmissible for the same lack of notification.

Regesto Legislator

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Art. 365 et seq. of the Civil Procedure Code; Art. 391-bis of the Civil Procedure Code: The request for correction of material errors must be notified to all interested parties; failure to do so renders the request inadmissible.

Parole chiave

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material error correction notification requirement inadmissibility ruling civil procedure code tax collection authority lawyer's appeal procedural defect notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 93, second paragraph, of the Civil Procedure Code
civ., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia didistrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 cod.
Art. 391-bis of the Civil Procedure Code
Art. 365 et seq. of the Civil Procedure Code
art. 288 cod. proc. civ
Come questa Corte ha avuto modo di precisare nessuna rilevanza può essere in proposito attribuita al provvedimento di diniego della correzione, che, oltre ad essere un atto amministrativo e non giurisdizionale, non è neppure preso in considerazione ai fini processuali dall'art. 288 cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
art. 93 cod. proc. civ
civ., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia didistrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15346/2011
Cass. n. 6813/2015
15346/2011); inoltre, si è precisato che la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l'esame dell'istanza di correzione (Cass. n. 6813/2015).
Cass. n. 14831/2010
Sez. 6-2, Ord. n. 12184/2020
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Testo completo

A Sull’istanza di revoca dell’ordinanza collegiale iscrittaal n. 24745/2021 R.G. propostada: Mauro Mezzetti, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, alla via Germanico n.197. –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate - riscossione , in persona del direttore pro tempore. –intimata– Avverso l’ordinanza collegiale di questa Corte n. 26091/21 del 15 aprile 2021 avente ad oggetto lacorrezione dell’errore materiale e depositata in data 27 settembre 2021. Lette le conclusioni scritte del P.G. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso. tributi r.g. n.24745/2021 Cons. est. Andreina Giudicepietro Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 /0 9 /2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE:

1. L’a vv. Mauro M e zzetti chiede la revoca dell’ordinanza collegiale n. 26091/21 del 15 aprile 2021, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n.13785/2020, che non aveva disposto l’attribuzione dellespese al procuratore che si era dichiarato antistatario.

2. Come questa Corte ha già chiarito, i l difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro (Cass. n. 15346/2011); inoltre, si è precisato che la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l'esame dell'istanza di correzione (Cass. n. 6813/2015).

3. Nel caso di specie, con l’ordinanza di cui si chiede la revoca, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato di aver validamente notificato il ricorso per la correzione dell’errore materiale ad alcuna delle parti in causa e, di conseguenza, lo ha ritenuto inammissibile.

4. L’istante ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il procedimento di correzione degli errori materiali è di natura amministrativa, non costituendo un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quello in cui la sentenza è stata emessa, ma un mero incidente del medesimo r.g. n.24745/2021 Cons. est. Andreina Giudicepietro processo. Tale procediment o arriva all’emanazione di un provvedimento privo di natura decisoria, che non incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti, ma è solo funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione, materiali o di calcolo, della decisone già assunta.

Come questa Corte ha avuto modo di precisare nessuna rilevanza può essere in proposito attribuita al provvedimento di diniego della correzione, che, oltre ad essere un atto amministrativo e non giurisdizionale, non è neppure preso in considerazione ai fini processuali dall'art. 288 cod. proc. civ., il quale, solo per la ipotesi di intervenuta correzione, prevede la possibilità di impugnare la sentenza, con riguardo alle sole parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (e non comunque dal momento di proposizione della relativa istanza, di per sè non rilevante ), così sancendo l'impugnabilità del provvedimento di correzione soltanto in quanto inserito nel testo della sentenza "corretta" (Cass. n. 5767/2000, vedi anche Cass. n.5733/2019).

Proprio per la natura non giurisdizionale, ma amministrativa, del procedimento di correzione e per il carattere non decisorio del provvedimento che ne consegue, quest'ultimo, anche se di rigetto, non è autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso straordinario ex art.111 Cost., come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. n.26480/2007; S.U. n.11508/2012 e n. 151/2013). Di conseguenza, non essendo autonomamente impugnabile, l’istanza può sempre essere riproposta ed il giudice può revocare o modificare il proprio provvedimento.

Nel caso in esame, l’avv. Mezzetti chiede la revoca dell’ordinanza collegiale n. 26091/21 del 15 aprile 2021, con cui la Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto r.g. n.24745/2021 Cons. est. Andreina Giudicepietro nella ordinanza n.13785/2020, che non aveva disposto l’attribuzione delle spese al procuratore che si era dichiarato antistatario. In linea di principio, deve rilevarsi che q ualora la Corte di cassazione ometta, in una sua sentenza (o altro provvedimento decisorio), di disporre ladistrazione delle spese liquidate in favore del procuratore che dichiari di averle anticipate e abbia formulato la relativa istanza, la pronuncia stessa deve considerarsi affetta da meraomissione materiale, emendabile attraverso il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ., in tal senso deponendo la considerazione secondo cui, se il venir meno del presupposto della pronuncia didistrazione dopo la stessa emissione della sentenza giustifica, ai sensi del secondo comma dell'art. 93 cod. proc. civ., la revoca del provvedimento per mezzo del procedimento di correzione (nel caso di avvenuto pagamento dellespese e de i compensi ad opera della parte), non si scorgono elementi interpretativi contrari all'ammissibilità di tale procedimento qualora la mancata distrazione sia stata determinata da una svista, essendo, anzi, la suddetta norma orientata a consentire con forme snelle e semplici l'emenda della pronuncia in merito alladistrazione. (Cass.n.14831/2010).

Inoltre, si è anche detto che ildifensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l'istanza) debbono essere notificati all'uno e all'altro (Cass. n.15346/2011). L’art. 391 - bis cod. proc. civ., dettato per il procedimento in Cassazione, prevede espressamente che la parte, che richiede la r.g. n.24745/2021 Cons. est.

Andreina Giudicepietro correzione, debba farlo con ricorso, ai sensi dell’art.365 e ss. cod. proc. civ., e che il ricorso vada notificato alle controparti interessate. Dunque, la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l'esame dell'istanza di correzione(Vedi Cass. n.6813/2015). Nel caso in esame, l’ordinanza della quale si chiede la revoca, a fronte della richiesta di correzione avanzata dal difensore dichiaratosi anticipatario, ha ritenutoinammissibile l’istanza stessa, in quanto non era stata notificata alle controparti.

Deduce il ricorrente che la Corte non si sarebbe avveduta dell’esistenza della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate - riscossione, avvenuta a mezzo Pec presso la cancelleria della Corte, né avrebbe concesso un termine per l’integrazione notificatoria, ove ritenuta necessaria. Tuttavia, anche l’istanzadi revoca dell’ordinanza, che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di correzione dell’errore materiale, è a sua volta inammissibile, in quantonon risulta notificata alle controparti. Per completezza deve rilevarsi che esula dall’ambito della mera correzione dell’errore materiale la richiesta, pure avanzata nella specie dal difensore, di maggiorazione delle spese liquidate in favore della parte da lui rappresentata, poiché la determinazione dell’entità delle spese è oggetto di attività valutativa del giudice.

Pertanto l’istanza va dichiarata inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spesein quanto nel procedimento di correzione dell’errore materiale non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Sez. 6- 2, Ord. n. 12184 del 2020). Inoltre, nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate –riscossione è rimasta intimata. . r.g. n.24745/202