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Ordinanza — n. 29141/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary co-litigant participation violating procedural unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29141/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's judgment null and void because the tax dispute lacked the participation of all necessary co-litigants. The taxpayer argued that his withdrawal from the partnership meant he had no right to profits, but the tax authority contended the withdrawal was ineffective. The court ruled that tax assessments against partnerships require the automatic inclusion of all partners in the proceedings to ensure procedural unity, making the absence of the company and the other partner a fatal defect.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; In tax proceedings against partnerships, the unitary nature of the assessment mandates the automatic inclusion of all partners as necessary co-litigants, rendering any judgment rendered without their participation absolutely null.

Parole chiave

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tax proceedings partnership companies necessary co-litigants procedural unity nullity of judgment tax assessment litisconsortio necessario assoggettamento del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs .
Art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e degli articoli 2290 e 2300 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 29/05/2017, n. 13452
Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815
Cass. 07/06/2022, n. 18309
14815, Cass. 07/06/2022, n. 18309).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24414/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro CASTALDO GIOVANNI PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma Largo Arenula n. 34 presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano che lo rappresenta e difende - controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2880/7/15, depositata in data 25 marzo 2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21settembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Con l’avviso di accertamento n. TF301UC4777 - 2011, l’Agenzia delle Entrate di Napoli, direzione provinciale 1, accertava, a carico di Giovanni Pasquale Castaldo, un reddito di partecipazione, in qualità di socio della Mediolab s.a.s. di Sorrentino Giuseppe e C., pari ad € 73.905,00 , a norma dell’art. 41 bis d.P.R. 29 settembre Avv. Accer. IRPEF1973, n. 600 , così rettificando la dichiarazione dei redditi presentata per l’esercizio 2007 e ponendo a carico dello stesso la somma di € 28.520,00. 2.Il contribuente impugnava l’avviso deducendo di aver legittimamente esercitato il diritto di recesso con raccomandata spedita alla Mediolab s.a.s. in data 14/12/2007 e affermando che, non avendo partecipato all’approvazione del rendiconto dell’anno 2007, non aveva maturato alcun diritto alla partecipazione degli utili; la C.t.p. di Napoli, innanzi alla quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, rigettava il ricorso. 3.Avverso tale pronuncia, proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania, ove si costituiva nuovamente l’ufficio finanziario, e, all’esito, la C.t.r., con sentenza n. 2880/7/15, depositata in data 25 marzo 2015, accoglieva l’appello. 4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Si è costituito in giudizio Giovanni Pasquale Castaldo con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e degli articoli 2290 e 2300 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che il contribuente, nella qualità di socio accomandatario, non ha maturato il diritto alla partecipazione degli utili dell’anno 2007 perché ha esercitato formalmente il diritto di recesso precedentemente al 31/12/2007 e, conseguentemente, non ha partecipato all’approvazione del rendiconto afferente alla chiusura dell’esercizio.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la C.t.r campana avrebbe obliterato un dato fondamentale e cioè che tale dichiarazione di recesso sia stata resa pubblica mediante iscrizione presso il competente registro delle imprese in data 26/02/2008 e, quindi, successivamente alla chiusura dell’esercizio sociale così erroneamente dando rilievo all’epoca della comunicazione del recesso piuttosto a quella della sua pubblicità.

2. È preliminare all’esame dei motivi proposti dalle parti la verifica – trattandosi di questione rilevabile d’ufficio - dell’integrità del contraddittorio nel giudizio attesa la natura di società di persone del contribuente e l’avvenuta ripresa anche ai fini delle imposte dirette (Cass. Sez. U.29/05/2017, n. 13452). Occorre infatti evidenziare che secondo l'orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs . 31 dicembre 1992, n. 546, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U . 04/06/2008 , n. 14815, Cass. 07/06/2022, n. 18309).

3. Nella specie, trattandosi di controversia promossa da un solo socio per redditi di partecipazione di società di persone, senza integrazione del contraddittorio nei confronti della società stessa e dell’altro socio, l’intero rapporto processuale, pertanto, si è sviluppato in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 , sicché vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; a quella Corte demanda anche la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia davanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio; la medesima Corte di giust