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Sentenza — n. 29133/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 29133/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29133/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23930/2017R.G. proposto da: BANCA DI CREDITO POPOLARESOC.COOP.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Fiorentino e domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – IRPEF IRPEG RIMBORSOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 327 cod. proc. civ, art. 50 cod. proc. civ, art. 44 cod. proc. civ, art. 49 cod. proc. civ; Sentenza — n. 29133/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Per l’effetto, accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo ammissibile e fondata l’eccezione di compensazione proposta dall’appellante nel giudizio di riassunzione e non applicabile la preclusione di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 né quella prevista per la diversa fattispecie del giudizio di rinvio dalla Cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 23, comma 3, 57 e 59 d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 327 cod. proc. civ.

Parole chiave

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compensazione della rendita arretrati d'imposta detrazioni e rimborsi reddito eccedente compensazione nel fallimento retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

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art. 327 cod. proc. civ
546 e dell’art. 327 cod. proc. civ.
art. 50 cod. proc. civ
La disciplina del processo tributario, infine, è del tutto in linea con quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione dall’art. 50 cod. proc. civ.
art. 44 cod. proc. civ
che, in caso di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente –e, dunque, sia nell’ipotesi di cui all’art. 44 cod. proc. civ.
art. 49 cod. proc. civ
che nell’ipotesi di cui all’art. 49 cod. proc. civ.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23930/2017R.G. proposto da: BANCA DI CREDITO POPOLARESOC.COOP.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Stefano Fiorentino e domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – IRPEF IRPEG RIMBORSOAvverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 2650 /1 7 , depositata il 22/03/2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 exart. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,dal Consigliere Rosanna Angarano. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Locatelli,ha chiestol’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Banca di Credito Popolare soc.coop. p.a. ricorre,con un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe di accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Napoliche aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso il silenzio rifiuto frapposto all’istanza di rimborso delle eccedenze di imposta per l’anno 1999.

2. La contribuente chiedeva il rimborso sul presupposto che il relativo credito fosse compreso tra i rapporti attivi e passivi alla medesimi trasferiti dalla Banca di Credito Cooperativo del Paternio soc. coop. p.a. in virtù della cessione di tutte le attività e passività stipulata tra le parti con atto pubblico del 30 settembre 2000.

3. Il giudizio di primo grado veniva incardinato dalla contribuente innanzi alla C.t.p. di Napoli e l’Ufficio si costituiva eccependo l’incompetenza territoriale di quest’ultima , l’inidoneità probatoria dei documenti prodotti in copia e, in subordine , la prescrizione quinquennale degli interessi. La C.t.p. di Napoli dichiarava la propria incompetenzaper territorio con sentenza di seguito annullata dalla C.t.r. della Campania. Nella successiva fase innanzi alla Ct.p. di Napoli l’Ufficio eccep iva nel merito che l’istanza di rimborso non poteva essere accolta per «anomalie» e per l’esistenza di controcrediti erariali vantati nei confronti sia della cedente che della cessionaria.La C.t.p. accoglieva il ricorso della contribuente dichiarando inammissibili le eccezioni di meritosollevate dall’Ufficio in quanto nuove.

4. La C.t.r., con la sentenza impugnata– qualificava l’eccezione di «controcredito» come eccezione di compensazione, rientrante tra le eccezioni non rilevabili di ufficio e non proponibili in appello in ragione del divieto di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992; rilevava, tuttavia, che l’eccezione era stata già sollevata innanzi alla C.t.p. di Napoli nel giudizio riassunto a seguito della sentenza della C.t.r. che ne aveva statuito la competenza ed affermava che a seguito di tale sentenza, pronunciata ex a rt. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio riassunto ritornava in primo grado «impregiudicati i diritti delle parti».

Per l’effetto, accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo ammissibile e fondata l’eccezione di compensazione proposta dall’appellante nel giudizio di riassunzione e non applicabile la preclusione di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 né quella prevista per la diversa fattispecie del giudizio di rinvio dalla Cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 23, comma 3, 57 e 59 d.l.gs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 327 cod. proc. civ.

In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile nel giudizio di rimessione alla C.t.p., ex art. 59, comma 1, d.gs. n. 546 del 1992, la proposizione di nuove eccezioni – nella specie l’eccezione di compensazione – erroneamente ritenendo che la riassunzione introduca un nuovo giudizio e non che sia la prosecuzione di quello iniziale.

2. Il motivo è fondato.2.1. L’art. 59 cit., prevede che la C.t.r., quando dichiara la competenza declinata da primo giudice, «rimette la causa» alla C.t.r. che ha emesso la sentenza impugnata. Il terzo comma del medesimo articolo aggiunge che dopo il passaggio in giudicato della «sentenza di rimessione» il fascicolo è trasmesso d’ufficio alla segreteria della C.t.p. «senza necessità di riassunzione ad istanza di parte». Il tenore letterale della norma è chiaro, pertanto, nel configurare il processo che si incardina a seguito della sentenza di rimessione come mera prosecuzione di quello originario.

Da ciò consegue il permanere delle preclusioni già maturate nel processo di primo grado ai se nsi dell’art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 in ragione del quale l’Ufficio ha l’onere diproporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio in sede di costituzione. Questa Corte sul punto ha già precisato che la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 546del 1992 entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. (Cass. 30/01/2019, n. 2585;

Cass.02/04/2015, n. 6734). 2.2. Alle stesse conclusioni si giunge anche secondo i criteri di interpretazione sistematica. Depone nel senso prospettato il disposto di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 il qualeanche nell’ipotesi in cui, a fronte di una sentenza di incompetenza resa dalla commissione tributaria, il processo venga riassunto innanzi alla commissione dichiarata competente, prevede espressamente che «il processo continua» davanti alla nuova commissione. L’incardinamento del processo già introdotto innanzi alla Commissione dichiarata competente comporta in entrambi i casi la sua mera prosecuzione , con la conseguenza che restano ferme le preclusioni già maturate.

La disciplina del processo tributario, infine, è del tutto in linea con quanto previsto nel giudizio ordinario di cognizione dall’art. 50 cod. proc. civ. che, in caso di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente –e, dunque, sia nell’ipotesi di cui all’art. 44 cod. proc. civ. che nell’ipotesi di cui all’art. 49 cod. proc. civ. – prevede che il processo «continua»davanti al nuovo giudice. Interpretando tale disposizione, questa Corte ha chiarito che quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice (o, in mancanza, dalla legge), il processo continua davanti al nuovo giudice restando fermi gli effetti sostanziali e processuali, dal momento che la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario del quale permangono integre le preclusioni già verificatesi(Cass. 01/03/2021, n. 5542;

Cass.09/04/2019, n. 9915).Si è precisato, inoltre, che il processo continua dinanzi al giudice dichiarato competente con tutte le preclusioni già verificatesi (Cass. 28/02/2007, n. 4775).

3. La sentenza impugnata,nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio potesse dedurre nella fase successiva alla sentenza di remissione l’esistenza di un «controcredito» affermando che «quando la C.t.r. riconosce la competenza erroneamente declinata dal giudice provinciale, gli rimette la causa,sicché il giudizio va riassunto e ritorna in primo grado impregiudicati i diritti delle parti» non si è at tenuta a questi principi che, viceversa, le imponevano di valutare eventuali preclusioni già formatesi. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, attenendosi ai suddetti principi, dovrà procedere a nuovo esame, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del la Campania , in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese de l giudiz