Decreto — n. 29072/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARETO sul ricorso iscritto al n. 26904/2016 R.G. proposto da (IMF. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Fumarola e Samuele Donatelli, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Conte; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 1024/29/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 815488/1999 vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 08/10/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 04/01/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 29072/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 26904/2016 R.G. proposto da (IMF. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Fumarola e Samuele Donatelli, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Conte; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 1024/29/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 815488/1999 vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 08/10/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 04/01/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 26904/2016 R.G. proposto da (IMF. S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Stefano Fumarola e Samuele Donatelli, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Conte; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Taranto n. 1024/29/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 815488/1999 vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 08/10/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 04/01/2018 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
• considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. Roma, Z— DEPOSITATO IN CANEjLER1A oggi, O 6 OTT 2