Tax court dismissed appeal; tax procedure extinguished by statutory time limit; costs borne by advance payer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2014, but no request for a hearing was filed by December 31, 2020, triggering automatic termination under the 2018 tax reform law. Consequently, the Court dismissed the appeal and ruled that the costs of the extinguished proceedings remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain at the burden of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 8961/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Immobiliare Habitare Urbem s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaspare Falsitta, Nicoletta Dolfin e Rita Gradara, con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 67, presso lo studio di quest'ultima; tn avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 778/11/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 06820090091970087.
Vista la documentazione depositata dalle partì contribuente ai finì della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi ditale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (2 I Presidente DEPOSITATO IN CANqLERIA Oggi, ....a.finti..