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Ordinanza — n. 28982/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28982/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28982/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2291/15 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elett.te domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato,che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro PANETTERIA PASTICCERIA F.LLI ZOPPO DI ZOPPO NICOLA C. S.N.C.,in persona del legale rapp.te p.t., nonché ZOPPO NICOLA E ANSELMO FRANCA, tutti rappresentati e difes i , giusta mandato in calce al controricorso, dall’Avv. Alessandro Giannuzzi con i l qual e sonoelettivamente domiciliati in Roma, Via Giovanni Antonelli , n . 3 controricorrenti avverso la sentenza n. 8 15 / 2 2 /1 4 della Com mis sione t ributaria regionale delPiemonte, depositata in data 19 giugno 201 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Oggetto: estinzione–art. 6d.l.119/2018 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28982/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136,i contribuent i tutti ha nno presentato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l. cit. , provvedendo al pagamento delle rat e , come comprovato dalla documentazione allegata, telematicamente, all e istanz e di definizione[cfr., domande di definizione e quietanz e di pagamento, della società e e di NicolaZoppo ed Franca Anselmo ] .

Parole chiave

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lite in materia di tariffa azione di contestazione azione di mantenimento compensazione della rendita contenzioso tributario azione estimatoria
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2291/15 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elett.te domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato,che la rappresenta e difende ope legis. ricorrente contro PANETTERIA PASTICCERIA F.LLI ZOPPO DI ZOPPO NICOLA C. S.N.C.,in persona del legale rapp.te p.t., nonché ZOPPO NICOLA E ANSELMO FRANCA, tutti rappresentati e difes i , giusta mandato in calce al controricorso, dall’Avv. Alessandro Giannuzzi con i l qual e sonoelettivamente domiciliati in Roma, Via Giovanni Antonelli , n . 3 controricorrenti avverso la sentenza n. 8 15 / 2 2 /1 4 della Com mis sione t ributaria regionale delPiemonte, depositata in data 19 giugno 201 4 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Oggetto: estinzione–art. 6d.l.119/2018 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per C assazione, affidato adue motiv i , contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte di cui all’epigrafe, con la quale era stato accolto l’appello de i contribuenti in controversia riguardantel’impugnazione dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti del la società Panetteria Pasticceria Fratelli Zoppo di Zoppo Nicola C. s.n.c., ai fini Ires, nonché degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei suoi soci, Zoppo Nicola e Franca Anselmo, per il maggio reddito imputato per trasparenza,per l’anno 2006.

2. La società contribuente ed i soci ha nno resistito con controricorso.

3. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136,i contribuent i tutti ha nno presentato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l. cit. , provvedendo al pagamento delle rat e , come comprovato dalla documentazione allegata, telematicamente, all e istanz e di definizione[cfr., domande di definizione e quietanz e di pagamento, della società e e di NicolaZoppo ed Franca Anselmo ] .

4. I contribuenti hanno presentato memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. chiedendo l’estinzione del giudizio.

5. L’Avvocatura generale dello Stato, dato atto che « la Direzione Provinciale II Di Torino ha comunicato che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione della controversia ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione » , ha depositato , telematicamente, istanza di estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi dell’art.46 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546.CONSIDERATO CHE 1. La documentazione depositata telematicamente dalla parte contribuente, comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'articolo dell’art. 6,commi 8, 9, 10, d.-l. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018,n. 136 Il pagamento integrale del debito, documentato con le quietanze allegate telematicamente, in una alla piena adesione dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di estinzione del giudizio, comporta l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese a carico della parte