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Ordinanza Interlocutoria — n. 28948/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax collection appeal proceedings pending the outcome of a Supreme Court ruling on excussion benefits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28948/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing appeal against a tax collection judgment pending a specific Supreme Court ruling. The lower court had partially upheld the tax authority's claims while limiting the concessionary company's liability based on the value of the transferred business assets. The suspension was ordered because the taxpayer requested to join a simplified tax payment scheme, which requires a waiting period before the main litigation can resume.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022; Art. 375, cod. proc. civ.: The court must suspend proceedings when a party requests to join a simplified tax payment scheme, halting the trial until the statutory waiting period expires.

Parole chiave

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tax collection suspension simplified payment scheme beneficium excussionis tax liability transfer procedural stay order concessionary company tax debt assignment debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, Law No. 130/2022
Andreina Giudicepietro la società ha depositato memoria con cui ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, l.
Art. 375, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011
Art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1657/2014 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del d irettore p.t , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Labar C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Santi ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Benaco n.5, presso l’avv. Maria Chiara Morabito; -controricorrente– ricorrente incidentale - E Equitalia Nord S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrante ad Equitalia Nomos S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente ed tributi r.g. n.1657/2014 Cons. est.

Andreina Giudicepietro elettivamente domiciliata in Roma alla via delle Quattro Fontane n. 161, presso l’avv. Sante Ricci; -controricorrente- avverso la sentenza n.46/13della Commissione tributaria regionale del Veneto,pronunciata l’11 marzo 2013, depositata il 20 maggio 2013 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro . FATTO E DIRITTO:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso Labar C. s.r.l. ed Equitalia Nord S.p.a. per l’annullamento della sentenza n.46/13della Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito C.t.r.),pronunciata l’11 marzo 2013, depositata il 20 maggio 2013 e non notificata, che ha accolto in parte l’ap pello del l’Ufficio e di Equitalia Nord S.p.a., accogliendo in parte anche l’appello incidentale della società contribuente, in controversia relativa all’impugnazione delle cartelle esattoriali emesse ex art. 36 bisd.P.R. 29 settembre 1973 n.600, aventi ad oggetto tributi non pagati in relazione alle dichiarazioni dei redditi degli anni di imposta 1998, 1999 e 2000, con conseguenti maggiori imposte, interessi e sanzioni;

2. il giudice di appello, preliminarmente, riteneva fondato il diniego di definizione della lite pendente ex art.39, comma 12, d.l. n.98/2011; passando al merito, la C.t.r. accoglieva in parte gli appelli dell’Ufficio e del concessionario ritenendo che la sentenza di primo grado fosse incorsa nella violazione del principio di corrispondenzatra il chiesto ed il pronunciato, laddove sosteneva, in assenza di una specifica contestazione sul punto, che l’amministrazione non avesse fornito prova dell’incapienza del debitore principale, cioè della società r.g. n.1657/2014 Cons. est.

Andreina Giudicepietro cedente, che andava escussa per prima, sulla base del beneficium excussionisin favore della cessionaria; riteneva, comunque, che l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione avessero fornito adeguata prova della previa escussione del cedente, producendo il verbale di pignoramento negativo; il giudice di seconde cure rigettava, invece, i motivi dell’appello incidentale della contribuente, ad eccezione del settimo, ritenendo che, ai sensi dell’art.14, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la responsabilità solidale della società concessionaria per i debiti tributari della cedente dovesse essere limitata all’importo corrispondente alla percentuale tra il prezzo di cessione del ramo di azienda (nel caso di specie 254.146.908 lire, come risultante dal relativo atto pubblico) ed il valore complessivo della società cedente, con conseguente riduzione di sanzioni ed interessi;

3. la Labar C. s.r.l. resiste al ricorso con controricorso ed avanza ricorso incidentale, affidato a cinque motivi; Equitalia Nord S.p.a. a sua volta si costituisce e resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 6 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la società contribuente ha depositato memoria; con ordinanza del 6 ottobre 2020 la Corte rinviava la causa a nuovo ruolo, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione relativa al rispetto del beneficium excussionis, oggetto del quinto motivo di ricorso incidentale; successivamente, il ricorso veniva nuovamente fissato per l’adunanza camerale del 21 settembre 2022; r.g. n.1657/2014 Cons. est.

Andreina Giudicepietro la società ha depositato memoria con cui ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, l. 31 agosto 2022 n. 130, lasospensione del giudizio per l’eventuale presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata della controversia; pertanto, visto l’art.5, comma 10, l. n.130/2022, deve disporsi la sospensione del giudizio fino alla scadenza del termine di cui alcomma 7di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge ;

P.Q.M.

la Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art.5,