Cassation court allows appeal against tax assessment where power of attorney explicitly covers all stages of the trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court allowed the appellant's claim that the power of attorney extended to the second instance, overturning the lower court's rejection based on lack of specific mention. The appellant argued that the phrase 'for every state and phase' implied full coverage, while the lower court relied on a presumption limiting the mandate to the first degree. The court ruled that the explicit wording demonstrated a clear intent to cover the entire litigation process, rendering the presumption inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 c.p.c.; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2: When a special power of attorney explicitly states it applies to 'every state and phase' of the proceedings, it is presumed to cover all degrees of jurisdiction, overriding the default presumption of limitation to the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
15 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18844/2015 R.G. proposto da F M srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Caterina Caterino in forza di procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma via Pricipessa Clotilde n. 7 presso lo studio dell’avv. Daniela Fargnoli; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE; –intimata – e EQUITALIA NORD spa; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 211/1/2015 depositata il 19.1.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: La F M srl ha impugnato l’avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento emessi per il recupero di IVA relativa al 2006 in dipendenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP Rovigo ha respinto i ricorsi riuniti e la CTR Veneto ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla F M srl rilevando, su eccezione dell’Agenzia delle Entrate, la mancanza di procura in capo al difensore in quanto il mandato era stato conferito solo per il primo grado di giudizio.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la F M srl affidato a due motivi. Rimangono intimate l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord spa. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo la F M srl deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 83 c.p.c., 1 comma 2 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 ritenendo che l’interpretazione della procura alle liti fornita dal Giudice d’appello sia contraria ai principi giurisprudenziali in materia: in particolare, l’espressione “per ogni stato e fase del giudizio” doveva essere inteso come “procedimento”, “causa”, “controversia”, “lite”, nella sua interezza e, quindi, anche con riguardo al secondo grado.
Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR avrebbe dovuto concedere termine, richiesto dalla difesa, per la sanatoria del vizio rilevato. Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito. 2.L’art. 83 ult. comma c.p.c., applicabile al processo tributario per il generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nelD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dispone che «la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa».
Circa l’interpretazione della norma, è stato chiarito che la volontà della parte conferente, in ordine all’estensione della delega, può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto, non essendo necessario che i gradi di giudizio successivi al primo siano specificamente menzionati (Cass. n. 6469 del 2010). In specie si è osservato che se nel contesto dell’atto (e salvo l’esistenza di ulteriori elementi limitativi) è precisato che la procura viene conferita "per il presente giudizio" (o si usano in alternativa altri sinonimi come "processo", "procedimento", "causa", "controversia", "lite"), deve ravvisarsi la manifestazione di volontà di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi (Cass.sez. un. 5528/1991).
Solo in mancanza di elementi utili a chiarire la portata della delega, deve applicarsi la presunzione dettata dall’art. 83 c.p.c., così da ritenere che la procura speciale rilasciata per proporre il giudizio di primo grado non abiliti il difensore a proporre appello avverso la decisione.
3. Non è questo il caso perch é , prevedendosi esplicitamente l’efficacia della procura in questione “per ogni stato e fase” del giudizio, si lascia intendere l’intenzione di coprire il giudizio nella sua interezza. Non pare che la mancata indicazione dei “gradi” del giudizio possa costituire, come ritenuto invece dalla CTR, indizio di una volontà delimitativa della procura, perché a tal fine sarebbe stato sufficiente utilizzare una espressione atta a circoscriverne l’efficacia (p. es., “presente grado di giudizio”) anziché ricorrere a formule estensive.
Il termine "fase", rapportato a "giudizio", è, nella prassi, ampiamente utilizzato, piuttosto che in contrapposizione a "grado" del processo, come suo sinonimo (in questo stesso senso, Cass. n. 16718 del 2007) e non mancano pronunce di questa Corte che utilizzano il termine fase nel significato di grado (v., p. es., Cass. n. 11964 del 2022 in cui si parla di “fase di appello” o Cass. n. 37795 del 2021 ove si usa l’espressione “fase di impugnazione”) ovvero considerano il “grado” come species di “fase” del giudizio (così, Cass. n. 24669 del 2021:
« …la relativa e ccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successivefasi del giudizio » ). 4.La sentenza, quindi, deve essere cassata con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del