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Ordinanza — n. 28855/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to successful simplified settlement request by taxpayers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28855/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal process extinguished after the taxpayers submitted a request for simplified settlement regarding payment installments. Although the Agency of Revenue had appealed a regional commission decision that partially accepted the taxpayers' claims, the taxpayers successfully utilized a specific legislative mechanism to terminate the proceedings. The court ruled that because the taxpayers did not oppose the settlement request and the statutory deadline for further action passed without intervention, the legal process was automatically terminated.

Regesto Legislator

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Art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018: The administrative tax proceeding is extinguished when a party requests simplified settlement and the opposing party does not oppose it within the prescribed timeframe.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified settlement request administrative procedure termination taxpayer rights protection Cassation Court ruling fiscal litigation dismissal procedural time limits contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119
Andrea Codemo ha depositato istanza di sospensione del giudizio, formulata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA 253g sul ricorso iscritto al n. 12377/2015 R.G. proposto da 20-z1 Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro ASTOLFO DI DAMETTO S.R.L. UNIPERSONALE, con sede a Treviso, Viale Luzzati, n. 88, in persona del I.g. pt., CF e contro DAMETTO Marco in proprio, r. a Trevignano, Via Soligo, n. 4/A, CF DMTM RC73T23F443T, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Codemo del foro di Treviso e dall'Avv. Giuseppe Marini del foro di Roma, presso il cui studio a Roma, Via Parioli, n. 48, sono elettivamente domiciliati - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto-Sede Distaccata di Venezia-Mestre n. 1794/25/2014, depositata il 12 novembre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE Con l'impugnata sentenza, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto-Sede distaccata di Venezia-Mestre, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la CTP di Treviso, in parziale accoglimento dei ricorsi di ASTOLF0 DI DAMETTO S.R.L. UNIPERSONALE e di DAMETTO Marco avverso gli avvisi di accertamento loro notificati ai fini IVA, II.DD. e sanzioni per l'anno 2006, rideterminava i maggiori ricavi in capo alla prima in euro 14.454,04 ed il reddito in capo al secondo nella misura del 40% di quello societario.

Avverso detta sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, con un unico motivo, cui hanno resistito i contribuenti con controricorso, altresì spiegando ricorso incidentale, affidato a tredici motivi. CONSIDERATO CHE Con atto datato 5 giugno 2019, il difensore Avv. Andrea Codemo ha depositato istanza di sospensione del giudizio, formulata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con allegate domande di definizione agevolata della società e del socio, relative quietanze di pagamento della prima rata e prova della notificazione "via p.e.c." all'Agenzia delle entrate.

In considerazione di tale istanza, a seguito della quale non consta essere stato opposto diniego alla definizione agevolata; decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso a Roma, lì