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Ordinanza — n. 28854/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's acceptance of simplified debt settlement extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28854/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer formally accepted a simplified settlement of the tax debt. The taxpayer had adhered to the simplified procedure under Law No. 193/2016 and paid the full amount owed, resulting in a zero residual debt confirmed by the tax authority. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the litigation without a substantive decision on the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l.n. 193 del 2016; Art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer accepts a simplified tax settlement and pays the full amount, the subject matter of the dispute ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement extinction of proceedings cessation of subject matter tax debt payment judicial termination tax appeal dismissal zero residual debt indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016
civ., il contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi relativi all'avviso di accertamento oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l.n.
Art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992
In conseguenza di quanto precede, preso atto della concorde richiesta delle parti, deve - ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Quanto alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020
225 del 2016, che prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - rilevarsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv.
Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018
Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ctS3 sul ricorso iscritto al n. 25972/2016 R.G. proposto da DI LELLO Fabio, n. a Genazzano il 23 ottobre 1958, r. a Colleferro o21 Via Vignola, n. 1, CF DLLFBA58R23D964A, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Centola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Zelli, sito a Roma. Via Filippo Nicolai, n. 16/A - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2131/14/2016, depositata il 14 aprile 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE Con la sentenza di cui in epigrafe, la CTR del Lazio rigettava l'appello principale proposto da DI LELLLO Fabio nei confronti dell'Agenzia delle entrate ed accoglieva l'appello incidentale di questa nei confronti del primo avverso la sentenza n. 15483/02/2015 della CTP di Roma, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal contribuente, esercente l'attività di mediazione e di compravendita immobiliare, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, previo processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza e tenuto conto di precedente avviso di accertamento parziale per lo stesso anno di imposta, aveva recuperato a tassazione, per il 2005, maggiori ricavi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, in relazione a movimentazioni bancarie risultate ingiustificate sui conti correnti intestati allo stesso e a sua madre.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva l'Agenzia delle entrate con articolato controricorso. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il contribuente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver aderito alla definizione agevolata dei carichi relativi all'avviso di accertamento oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l.n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, ed aver effettuato il tempestivo versamento di tutto quanto dovuto.

A seguito di ordinanza interlocutoria assunta ad esito dell'udienza in data 14 ottobre 2020, con la quale si demandava alle parti di prendere posizione in ordine alla suddetta istanza di cessazione della materia del contendere, sotto il profilo, in particolare, della riferibilità della definizione agevolata all'avviso di accertamento oggetto di giudizio, l'Avvocatura Generale dello Stato, con atto datato 28 ottobre 2021, premesso avere la Direzione Provinciale 3 di Roma comunicato - come da allegato scambio di corrispondenza - "che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione", ha a sua volta formulato istanza di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese".

In effetti, in allegato all'atto di cui si tratta, figura una "mail" senza data inviata "via pec" dalla D.P. all'Avvocatura nella quale si legge: - "L'Agente della riscossione ha [rappresentato] che la definizione agevolata è andata a buon fine allegando [...] documentazione comprovante che gli estratti di ruolo evidenziano un debito residuo pari ad euro 0,00"; - "Considerato che le suindicate iscrizioni a ruolo affidate all'Agente della riscossione ed oggetto della definizione agevolata in parola (ruolo 2287/2011, ruolo 1260/2016 e ruolo 75/2017) nel complesso costituivano l'intera pretesa tributaria avanzata con l'impugnato avviso di accertamento n. TK7011803895-2010, il contribuente con l'adesione alla definizione e l'assolvimento di quanto liquidato dall'Agente della riscossione come debito residuo null'altro deve per l'avviso di accertamento TK7011803895-2010"; - "Posto quanto sopra [...] la scrivente D.P. rappresenta il mancato interesse ad opporsi all'istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dal contribuente nel procedimento R.G. 25972/2016".

Con atto datato 28 dicembre 2021, il contribuente ha reiterato l'istanza già in precedenza formulata. In conseguenza di quanto precede, preso atto della concorde richiesta delle parti, deve - ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 6, comma 2, d.l.n. 193 del 2016, °any. con mod. dalla I.n. 225 del 2016, che prevede l'impegno del debitore, all'atto della dichiarazione, di rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce - rilevarsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Sez. 6-5, n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307-01;

Sez. 6, n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607-01). Quanto alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti