Cassation Court allows appeal against tax authority's denial of simplified tax dispute resolution for automated payment notices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the tax agency's refusal to apply simplified tax dispute resolution procedures. The taxpayer argued that automated payment notices, which first communicate tax claims without prior assessment warnings, constitute impositive acts subject to simplified review. The court agreed, ruling that such notices allow for merit-based challenges and thus qualify for expedited resolution under the relevant decree.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119/2018; Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973: A tax dispute arising from an automated payment notice that serves as the first communication of a fiscal claim is eligible for simplified resolution if the notice is challengeable for substantive merits, not just formal defects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3501/2018 R.G. proposto da: THAMUS CONSORZIO PER L'INGEGNERIA DOCUMENTARIA MULTILINGUE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma via A. Depretis, 86 c/o ST CMS, presso lo studio dell’avvocato Beatrice Fimiani (FMNBRC70T49I838F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Berardo Lanci (LNCBRD76B25L103M) e Alessandro Rimato (RMTLSN58C24E435G). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA, sezione staccata SALERNO, n. 5481/2017, depositata il 16/06/2017. nonché sul ricorso proposto da: THAMUS CONSORZIO PER L'INGEGNERIA DOCUMENTARIA MULTILINGUE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in Roma via G. Canepa, 8, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Rimato (RMTLSN58C24E435G), che lo rappresenta e difende. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -intimata - avverso il diniego dell’Agenzia delle entrate di definizione agevolata della controversia tributaria, notificato il 12/06/2020, emesso in relazione alla domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente in data 23/07/2020, ai sensi dell’art. 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal consigliere Riccardo Guida. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto di accogliere il ricorso incidentale contro il diniego di definizione agevolata e di dichiarare estinto il giudizio relativo al ricorso principale a seguito di intervenuta definizione agevolata della controversia. Udito l’avvocato Beatrice Fimiani, la quale ha proposto istanza di discussione orale della causa (art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137).
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Thamus Consorzio per l’Ingegneria Documentaria Multilingue in liquidazione (“Consorzio”) ha proposto ricorso, con un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, sezione staccata di Salerno, che in adesione alla sentenza di primo grado ha rigettato l’appello del Consorzio in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, per Ires e Irap per il 2010, emessa ai sensi dell’art. 36-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in seguito ad un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi.
2. In data 17/05/2019 il Consorzio ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, a norma dell’art. 6, d.l.23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. L’Agenzia delle entrate, in data 23/07/2020, ha notificato al contribuente provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia tributaria fondato, in sintesi, sulla seguente motivazione: «Dal momento che l’articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di riscossione». Avverso il provvedimento di diniego il contribuente ha proposto ricorso in unico grado dinanzi a questa Corte, affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia non si è costituita.
3. Preliminarmente, e in termini assorbenti rispetto al vaglio del ricorso principale, occorre esaminare il ricorso successivo avverso il diniego di condono. Per la Corte (Cass. 14/09/2021, n. 24652) «il ricorso avverso il diniego alla definizione agevolata è sicuramente ammissibile, a norma del comma 12 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, secondo cui “il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia”, atteso che la dizione legislativa è chiara nell’attribuire alla Corte di cassazione, per le liti pendenti in fase di legittimità, la competenza in unico grado con pienezza di giudizio, e, quindi, anche per motivi di merito, sul provvedimento adottato dall’Amministrazione sulla domanda di definizione.
L’ammissibilità del ricorso diretto alla Corte di cassazione avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite fiscale pendente è stata, infatti, affermata da questa Corte già con la sentenza n. 15847 del 12 luglio 2006 (con riguardo alla legge n. 289 del 2002, art. 16), sia dalla successiva pronuncia n. 25095 del 26 novembre 2014, con riferimento al d.l. n. 98 del 2011, art. 39, che prevede che l’impugnazione va proposta “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite” (in senso conforme, Cass., sez. 5, 30/11/2018, n. 31049;
Cass., sez. 5, 3/05/2019, n. 11623). […] Peraltro, la decisione sul diniego di condono si pone in “stretto rapporto di pregiudizialità” rispetto a quella concernente l’atto impositivo. Infatti, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1518 del 27 gennaio 2016, “Il condono fiscale [...] costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata” e, pertanto, la definizione agevolata, incidendo sul rapporto sostanziale e processuale tra il contribuente e il fisco, assume carattere logicamente prevalente su quest’ultimo».
4. Con l’unico motivo di ricorso avverso il diniego di definizione agevolata [rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119/2018 così come convertito con la l. n. 136/2018 in relazione all’art. 360 comma I n. 3 del cpc»], il Consorzio si duole dell’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione alla sua istanza di definizione agevolata, e, a sostegno della richiesta di annullamento del diniego, adduce che l’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale sono liquidate le imposte calcolate su dati forniti dal contribuente, dà luogo ad una controversia definibile in forma agevolata, in quanto la cartella, quale unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale, non preceduto da un avviso di accertamento, è impugnabile non soltanto per vizi propri, ma anche per questioni che attengono al merito della pretesa fiscale ed ha quindi natura di atto impositivo. 4.1.
Il motivo è fondato. 4.2. La tesi del contribuente è in linea con l’indirizzo di Cass.Sez. U., 25/06/2021, n. 18298, secondo cui «In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva». 4.3.
Tale principio si attaglia alla presente controversia che (come suaccennato) riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa in seguito a controllo automatizzato della dichiarazione, con la quale, pertanto, in mancanza di un previo avviso di accertamento, il contribuente è stato per la prima volta messo a conoscenza della pretesa del fisco.
5. In conclusione, accolto il ricorso successivo proposto dal Consorzio, va annullato il diniego di definizione agevolata.
6. Con la conseguenza, rispetto al giudizio principale, che deve ritenersi perfezionata la definizioneagevolata ex art. 6, d.l. n. 119 del 2018, e che, quindi, il processo va dichiarato estinto.
7. Le spese relative al ricorso successivo vanno compensate, tra le parti, atteso l’intervento regolatore delle Sezioni Unite a composizione dei diversi contrastanti orientamenti precedentemente emersi, mentre quelle del giudizio principale restano, come per legge, a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata e compensa, tra le parti, le spese di tale giudizio; dichiara estinto