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Ordinanza Interlocutoria — n. 28833/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 28833/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28833/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31367/2021 R.G. proposto da: BRUNACO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Raffaello Sanzio, 9, presso lo studio dell’avvocato Stefano Parisi Presicce (PRSSFN57C20G482C) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Valerio Ficari (FCRVLR68B05H501R). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14099/2021, depositata il 24/05/2021.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 28833/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 31367/2021 R.G. proposto da: BRUNACO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Raffaello Sanzio, 9, presso lo studio dell’avvocato Stefano Parisi Presicce (PRSSFN57C20G482C) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Valerio Ficari (FCRVLR68B05H501R). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14099/2021, depositata il 24/05/2021.

Parole chiave

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contenzioso tributario esecuzione in via di fallimento liquidazione aziendale a fini fiscali opposizione al precetto esecutivo istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza priorità del credito fiscale
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31367/2021 R.G. proposto da: BRUNACO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere Raffaello Sanzio, 9, presso lo studio dell’avvocato Stefano Parisi Presicce (PRSSFN57C20G482C) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Valerio Ficari (FCRVLR68B05H501R). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14099/2021, depositata il 24/05/2021.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal consigliere Riccardo Guida. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato Valerio Ficari, il quale ha proposto istanza di discussione orale della causa (art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Brunaco S.r.l. ricorre, con due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 14099/2021, che, previa riunione dei giudizi, in accoglimento dei ricorsi (riuniti) dell’ufficio, ha cassato con rinvio le sentenze nn. 664/01/2013 e 665/01/2013 emesse dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento che rettificavano il reddito dichiarato per i periodi di imposta 2006 e 2007;

2. nella sentenza in esame questa Corte, prima dello scrutinio dei motivi di ricorso, ha rigettato le eccezioni della contribuente di inammissibilità dei due ricorsi per cassazione per tardività, ossia per non essere stati proposti nel termine breve decorrente dalla data della notificazione della sentenza impugnata, in quanto, per la Corte (cfr. pag. 4 della sentenza) «a fronte della spedizione a mezzo posta in data 21 dicembre 2013, da parte dell’odiern[a] controricorrente […] non risultano prodotte le cartoline (avvisi) di ricevimento delle raccomandate A/R 14593290272-2 e 14617528480-9, delle cui notificazioni è stata prodotta la sola interrogazione a Poste Italiane, che dà atto del mero pervenimento degli atti al Centro Postale di consegna». Sicché, osserva conclusivamente la Corte, la contribuente non ha provato di avere notificato all’ufficio le sentenze di appello anteriormente al 10/01/2014, a fronte della proposizione di ciascun ricorso per cassazione con atto notificato (spedito per la notificazione) a mezzo posta in data 11/03/2014;

3. con istanza depositata in cancelleria in data 20/09/2022, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio;

4. si deve disporre in conformità dell’istanza;

P.Q.M.

sospende il processo,ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10,