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Ordinanza — n. 28829/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal when both parties withdraw the lawsuit and agree to share costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28829/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision following a joint withdrawal of the lawsuit by both parties. Maria Luisa Caruso, as an heir, had initially challenged a tax assessment, but the tax authority and her lawyer subsequently submitted a joint request to abandon the proceedings. The court ruled that these actions satisfied the legal requirements for extinguishing the case under the Code of Civil Procedure, resulting in the termination of the litigation and mutual compensation of legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties jointly withdraw the lawsuit, the proceedings are extinguished and legal costs are compensated between them.

Parole chiave

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joint withdrawal of lawsuit extinction of proceedings compensation of legal costs tax appeal dismissal Code of Civil Procedure successione fiscale imposta sulle successioni e sulle donazioni accertamento della qualità di erede

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5982/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro CARUSO MARIA LUISA, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Caianiello in forza di procura speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma via Germanico n. 172 presso lo studio dell’avv. Nicola Bultrini; –controricorrente – e EQUITALIA SUD spa -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8084/08/154 depositata il 15.09.2015.

Oggetto: riscossione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.09.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Ricevuta cartella di pagamento per euro 258.905,40 a seguito di avviso di accertamento notificato il 28.4.2011 quale erede del defunto Caruso Aroldo, Maria Luisa Caruso ha proposto ricorso deducendo di aver rinunziato all’eredità del de cuius con atto in data 5.11.2010 presso gli Uffici del Tribunale di Napoli. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso, rilevando che essendo definitivo l’avviso di accertamento, la pretesa non poteva più esser contestata con l’impugnazione della cartella di pagamento.

La Caruso ha proposto appello, accolto dalla CTR Campania. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Caruso. Resta intimata Equitalia Sud. CONSIDERATO CHE: E’ stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato, che ha allegato istanza congiunta di rinunzia al giudizio, sottoscritta dal difensore della ricorrente e dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con richiesta di compensazione delle spese. Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia dell’estinzione delgiudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Le spese devono essere compensate. p.q.m. dichi