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Ordinanza — n. 28817/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal for omitting decisive facts regarding revenue reconstruction methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28817/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax appeal filed by Polifin S.r.l. against a regional tribunal's decision confirming the tax agency's revenue reconstruction. The company argued that the court failed to examine specific accounting irregularities, but the court found the lower court had already considered multiple factors including staff presence and material consumption. The decision was based on the principle that omitting a fact does not constitute a cassation ground if the court nonetheless evaluated its relevance and the alternative data provided by the taxpayer was even less favorable.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5; Art. 366, comma 1, n. 6; Art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.: The omission of examination of a decisive historical fact does not constitute a ground for cassation if the court of first instance has nevertheless considered the fact and the alternative evidence provided by the parties leads to a result no more favorable to the taxpayer.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted decisive fact tax revenue reconstruction indirect assessment method cassation admissibility accounting irregularities tax appeal dismissal alternative data evaluation conto economico

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
8053); - l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art.
Art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
Art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8716/2015R.G. proposto da POLIFIN S. r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avvocat o Pio Corti , presso il cui studio in Roma, viale Parioli n. 79/H, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 4801/07/2014, depositata il 22.09.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 20 22 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Milano accoglieva parzialmente i ricors i riuniti propost i dalla Polifin s.r.l.(esercente attività di ristorazione) - avverso l’avviso Oggetto: Avviso di accertamento–Cartella di pagamento -Tributi2005 di accertamento per IRES, IVA e IRAP , anno 2005 , con i l qual e l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ricavi non dichiarati, e la conseguente cartella di pagamento - riducendo i ricavi induttivamente accertati; - la CTR del la Lombardia accoglieva l’appello proposto dal l ’Agenzia delle Entrate, con conseguente rigetto di quello incidentale proposto dalla contribuente, confermando la legittimità del l’accertamento e osservandoche: - l’accertamento era giustificato dall a riscontrata inattendibilità delle scritture contabili , quali i contin ui e ripetuti saldi negativi del conto “cassa contanti”, con prelievi superiori ai reintegri, le scritturazioni a matita sul libro dei cespiti ammortizzabili, le cancellature presenti sul libro cespiti e sul libro verbali assemblee, ecc., dalla errata compilazione dello studio di settore, dalla inattendibilità dei prospetti relativi alle rimanenze sia iniziali che finali; - la ricostruzione indiretta dei ricavi era stata effettuata mediante il ricalcolo dei corrispettivi ottenuti dalla verifica delle singole tipologie dei principali fattori produttivi utilizzati, sulla base della specifica metodologia di controllo elaborata per l’attività esercitata (in particolare, con riferimento al numero dei tovaglioli portati in lavanderia, alle presenze del personale e all’autoconsumo) , della media ponderata dei prezzi desunti dalle ricevute/fatture emesse; - le indicazioni alternative fornite dalla società portavano ad una ricostruzione dei ricavi addirittura inferiore a quelli dichiarati; - nel considerare la redditti vità della contribuente negli anni precedenti (dal 2002) e in quello immediatamente successivo (2006), è stato verificato che non era economicamente sostenibile che la società avesse riportato utili così irrisori (o addirittura perdite negli anni 2002, 2003, 2005 e 2006) rispetto alle potenzialità economiche manifestate;- l a società contribuente impu gna la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso .

CONSIDERATO CHE -Con il primo motivo, la ricorrente denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la insufficiente motivazione, essendosi la CTR limitata a confermare l’operato dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento ad una ricostruzione induttiva basata su unametodologia di calcolo, di cui non era stata indicata l a fonte , e comunque diversa da quella resa pubblica dalla stessa Agenzia, soprattutto con riferimento alle percentuali di sfrido delle singole materie prime; - con il secondo motivo, si duole , sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la CTR valutatodue fatture relative al servizio di lavanderia dei tovaglioli, prodotte dalla contribuente fin dal ricorso introduttivo (indicate come non rinvenute in sede di verifica) e non avendo rilevato l’errore di calcolo compiuto dall’Ufficio nella quantificazione dei tovaglioli in relazionealla fattura n. 1506 (all.

N al ricorso introduttivo), con conseguente riduzione (pari al 18,09%) dei ricavi rideterminati in sede di accertamento; -il primo motivo, enunciato come vizio di motivazione (sotto il profilo dell’insufficiente motivazione), è inammissibile, in quanto non più proponibile ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di sentenza pubblicata il 22.09.2014 (Cass. Sez. U.7.04.2014, n. 8053); - l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), infatti, ha introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; - il ricorrente deve indicare , pertanto, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; - il secondo motivo, seppure formulato come omesso esame di un fatto storico, èinfondato; -occorre rilevare, i nfatti, sotto il profilo della “decisività”, che la CTR , nel valutare la correttezza della ricostruzione induttiva, non si è limitata a considerare solo i l numero dei tovaglioli portati in lavanderia, ma ha esaminato anche altri elementi utilizzati in sede di verifica,come la tipologia delle materie prime consumate, le presenze del personale nel periodo oggetto di accertamento, l’autoconsumo, la media ponderata dei prezzi desunti dalle ricevute/fatture emesse e il complessivo comportamento antieconomico della società che, nonostante le potenzialità economiche manifestate, aveva riportato , per diversi anni,utili irrisori o addirittura perdite (come nel 2005) ; - sotto altro profilo, il motivo è anche inammissibile , perchè mira, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

Sez. U. 27.12.2019, n. 34476);- va ribadito, peraltro, che l e indicazioni alternative fornite d alla società portavano ad una ricostruzione dei ricavi addirittura inferiore a quelli dichiarati; - il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Polifin s.r.l. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor