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Ordinanza — n. 28795/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal dismissed due to extinguishment of the dispute via simplified debt settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28795/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal dismissed, ruling that the litigation matter had ceased due to the taxpayers' participation in a simplified debt settlement procedure. Although the taxpayers initially filed the appeal against the tax authority's assessment, they subsequently submitted a formal waiver and paid the full outstanding amount. Consequently, the court found no active dispute to adjudicate and ordered the judgment extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 22.10.2016 n. 193; Art. 46 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546: When taxpayers voluntarily submit to a simplified debt settlement procedure and pay the full amount, the cause of the dispute ceases, necessitating the declaration of judgment extinguishment rather than a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment simplified debt settlement cessation of dispute matter tax liability payment judgment termination procedure differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 2, del d.l. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1.12.2016, n. 225
CONSIDERATO CHE - C on memoria depositata in data 28.11.2019, la parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 6, comma 2,del d.l.
Art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193
CONSIDERATO CHE - C on memoria depositata in data 28.11.2019, la parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 6, comma 2,del d.l.
terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546
225,e hanno quindi versato l’intero importo dovuto; - sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
546; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15995/2014R.G. proposto da HAPRO S.A.S. di D’Addario D. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, D’Addario Diana e Schiazza Paolo , questi ultimi in qualità di soci della predetta società, tutti rappresentati e difes i da gli avvocati Lorenzo d el Federico e V aleria D’Ilio, presso il cui studio in Roma, via F. Denza n. 20 , sono elettivamente domiciliati, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara n. 422 / 09 / 20 1 3 , depositata il 12.12.2013. Udita la relazione svoltanella camera di consiglio del 1 3 luglio 20 22 dal Consigliere Tania Hmeljak. Oggetto: Avviso di accertamento-Tributi 20 0 2 RILEVATO CHE -La CTP di Pescara accoglieva il ricorso proposto dalla Hapro s.a.s. di D’Addario D. C., D’Addario Diana e Schiazza Paolo ( questi ultimi quali soci della predetta società), avverso l’avviso di accertamento loro notificato per riprese relative all’anno 2002, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dalla società contribuente e quelli calcolati con l’applicazione degli studi di settore; - la CTR dell ’Abruzzo – sezione staccata di Pescara accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado; - l a Hapro s.a.s. di D’Addario D.

C., D’Addario Diana e Schiazza Paolo impu gna no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i ; -l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso . CONSIDERATO CHE - C on memoria depositata in data 28.11.2019, la parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 6, comma 2,del d.l. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla l. 1.12.2016, n. 225 , assumendo di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6 del d.l. cit., con il conseguente verificarsi della causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e chiedendo di emettersi declaratoria di estinzione del giudizio con l’integrale compensazione delle spese; - in mancanza di not ifica di detta rinunzia, veniva assegnato alla controricorrente Agenzia delle Entrate un termine per interloquire in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere; - con successiv o atto del 30.01.2020 i ricorrenti hanno ribadito la volontà di rinunciare al ricorso allegando la prova della notificazione dell’atto di rinunzia alla controricorrente, eseguita a mezzo PEC in data 5.02.2020; -con nota dell’8.03.2022 l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura dello Stato, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio “limitatamente alla posizione sopra evidenziata”, allegando nota della Direzione Provinciale di Pescara, dalla quale risulta che i ruoli degli accertamenti oggetto del presente giudizio(riguardanti tanto la Hapro s.a.s. quanto D’Addario Diana e Schiazza Paolo)sono stati “rottamati” a seguito della procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, ed interamente pagati; - con istanza del 29.06.2022 i ricorrenti hanno reiterato la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite; -ciò posto, in ordine agli avvisi di accertamento oggetto del presente ricorso va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto dalla nota dell’Agenzia delle Entrate, allegata a quella dell’Avvocatura dello Stato dell’8.03.2022, si evince che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225,e hanno quindi versato l’intero importo dovuto; - sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del co