Italian tax court declares tax litigation extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018 expired without a party requesting its application. The taxpayer had submitted the required documentation, but no one formally requested the court to process the settlement before the December 31, 2020 deadline. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the advanced litigation remain the responsibility of the taxpayer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; If no party requests the simplified settlement procedure before the statutory deadline, the litigation extinguishes automatically, and the costs of the advanced litigation remain the responsibility of the party that advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.F.M. s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via G.Nicotera n.29 presso lo studio dell'Avv.Andrea Micicchè e rappresentata e difese., per procura a margine del ricorso, dall'Avv.Claudio Maggiolo. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -contro ricorrente- avverso la sentenza n.358/22/14 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 21 febbraio 2014. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte della G.F.M. s.r.l. di avviso di accertamento, relativo a IRES dell'anno 2006, la Commissione tributaria regionale del Veneto (d'ora in poi, per brevità C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che, rigettando il ricorso della contribuente aveva dichiarato la legittimità dell'atto impositivo impugnato. Avverso la sentenza la Società ha proposto, affidandolo a due motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate.
A ridosso dell'adunanza camerale fissata per il 27 aprile 2021 la ricorrente ha depositato memoria, allegando documentazione, con la quale ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art.6 del d.l. n.119/2018. Questa Corte, visto l'art.372 cod.proc.civ. , ha assegnato termine alla ricorrente per la notificazione alla controparte dell'elenco della documentazione prodotta con la memoria. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente fissato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art.380 bis.1 cod.proc.civ. Considerato che: parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
Non sussistono i presupposti per l'applicazione a carico della ricorrente del cd.doppio contributo unificato (cfr. Cass. n.31732 del 07/12/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Così dec