Cassation court dismisses appeal against tax tribunal's inadmissibility ruling due to lack of evidence proving appeal delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the regional tax tribunal's decision to declare the appeal inadmissible. The taxpayer argued that postal delivery of the appeal document should have triggered a deadline for proof of receipt, but the court found no evidence of such delivery in the case files. Consequently, the court rejected the claim that the lower tribunal erred in refusing to grant a term for documentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The appellate tribunal's declaration of inadmissibility stands when the appellant fails to prove the delivery of the appeal act to the first-instance court clerk.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, via Garigliano n.670 presso lo studio dell'Avv.Nicola Maione che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n.541/1/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 agosto 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: Gianluca Perrella ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che, rigettandone il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento, per l'anno 2005, emesso dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.37 del d.P.R. n.600 del 1973, ha confermato l'atto impositivo; la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art.53 del d.lgs. n.546 del 1992, vigente ratione temporis, rilevando che l'atto di impugnazione non risultava depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, né risultava che lo stesso fosse stato notificato alla controparte a mezzo di Ufficiale giudiziario; avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso, con unico motivo, illustrato con successiva memoria ex art.380 bis,1 cod.proc.civ., mentre l'Agenzia delle entrate si è limitata a depositare atto al fine della partecipazione all'eventuale pubblica udienza; con ordinanza emessa il 5 novembre 2020 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito; il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che: 1.con l'unico motivo di ricorso -rubricato: violazione degli artt.53 del d.lgs.n.546 del 1992 e 24 Cost., in relazione all'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ.- si censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello dichiarato l'inammissibilità del gravame dal momento che, nel caso di specie, era avvenuta la spedizione alla Commissione tributaria provinciale del plico postale contenente l'atto di appello; tale circostanza, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto indurre i giudici di merito, una volta riscontrata la mancanza nel fascicolo di primo grado di copia dell'atto di appello, a concedere all'appellante un termine per documentare la ricezione da parte della cancelleria del giudice a quo;2.1a censura, al limite dell'inammissibilità per la sua estrema genericità, è infondata.
Dall'esame degli atti dei fascicoli d'ufficio dei gradi di merito, appositamente acquisiti da questa Corte, oltre a non risultare il deposito di copia dell'atto di appello presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale, non vi è traccia delle circostanze rappresentate dal ricorrente ovvero dell'asserita spedizione del plico postale contenente detto appello; 3.Ne consegue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese per assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.