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Ordinanza Interlocutoria — n. 28741/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension request but orders joinder of revocation appeal to tax case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28741/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the taxpayer's request to suspend the cassation proceedings pending a revocation appeal, citing the explicit statutory rule that revocation does not automatically halt the cassation timeline. However, the court granted the subsidiary request to join the pending revocation appeal to the current tax dispute due to the identical parties and subject matter. Consequently, the case was remitted to a new docket to facilitate the unified resolution of all related litigation.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 398, comma 4 c.p.c.: The filing of a revocation appeal does not automatically suspend the deadline for filing a cassation appeal or the related proceedings, and suspension requires specific judicial discretion; however, when the revocation appeal concerns the same parties and subject matter, the court may order its joinder to the pending cassation case to ensure a single definitive judgment.

Parole chiave

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tax litigation revocation appeal cassation suspension joinder of causes procedural economy identical parties unified judgment differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
senza data depositate telematicamente il 22 giugno 2022 in entrambi i fascicoli dei ricorsi riuniti, CEDIS ha formulato "istanza di sospensione ex art. 295 cpc e richiesta di riunione con giudizio di revocazione sul diniego di definizione".
Art. 398, comma 4 c.p.c.
A fronte di ciò, la richiesta principale di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione sulla revocazione non è meritevole di accoglimento, alla luce del chiaro ed insuperabile tenore dell'art. 398, comma 4, cod.
art. 295 c.p
senza data depositate telematicamente il 22 giugno 2022 in entrambi i fascicoli dei ricorsi riuniti, CEDIS ha formulato "istanza di sospensione ex art. 295 cpc e richiesta di riunione con giudizio di revocazione sul diniego di definizione".
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Testo completo

e ORDINANZA INTERLOCUTORIA Z1533 - sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 23304/15 R.G. e 6978/17 R.G. 2022 proposti da CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l. in liquidazione (C.F. 01314290857), in persona del liquidatore "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Taranto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Tropea a Roma, Via Casetta Mattei, n. 239 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - controricorrente - nonché da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - contro CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l. in liquidazione (C.F. 01314290857), in persona del liquidatore "pro tempore", rappresentata e difesa dall'avv.

Vincenzo Taranto ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Tropea a Roma, Via Casetta Mattei, n. 239 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 665/21/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata il giorno 23 febbraio 2015, e avverso la sentenza n. 3101/21/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata il giorno 12 settembre 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;

RILEVATO CHE CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l. (CEDIS) impugnò avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate con il quale erano stati ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2003. Accolta integralmente l'impugnazione in primo grado, venne proposto appello principale dall'Agenzia delle entrate ed incidentale da CEDIS; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza resa il giorno 23 febbraio 2015, accolse integralmente il gravame principale, affermando la legittimità dell'atto impositivo.

Notificato una seconda volta dall'Agenzia delle entrate l'avviso, CEDIS lo impugnò di nuovo, ottenendone l'annullamento integrale in primo grado; proposto appello dall'Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza resa il giorno 12 settembre 2016, accolse parzialmente il gravame, rideterminando i maggiori ricavi della contribuente in misura percentuale rispetto agli importi accertati dall'Amministrazione. Avverso la prima sentenza, CEDIS, posta in liquidazione volontaria, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei mezzi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Avverso la seconda sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui ha resistito CEDIS con controricorso e ricorso incidentale, constante di un unico mezzo. Nelle more di entrambi i giudizi, CEDIS ha avanzato istanza per la definizione agevolata della lite pendente ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla legge n. 136 del 2018, cui l'Amministrazione ha opposto diniego, impugnato da CEDIS innanzi a questa Suprema Corte con ricorso successivo, affidato ad un unico mezzo, in relazione al quale l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

Con memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., CEDIS ha documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata ed ha concluso, quanto al procedimento di cui al primo ricorso, per la cassazione della sentenza impugnata e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, quanto al procedimento di cui al secondo ricorso, affinché, annullato il provvedimento di diniego, sia senz'altro dichiarata l'estinzione della lite. Con ordinanza parziale n. 14231 resa ad esito dell'udienza del 26 gennaio 2021, questa Sezione, disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 6978/17 RG a quello iscritto al n. 23304/15 RG, decidendo sul ricorso successivo, proposto da CEDIS avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, in quanto avente carattere pregiudiziale (ricorso il cui unico mezzo era volto a denunciare violazione dello stesso art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, d.l. n. 119 del 2018, incontroverso essendo, ad avviso di CEDIS, che la lite pendente "sub" n. 6978/17 RG ha visto una "soccombenza ripartita", con conseguente ingiustificatezza della pretesa dell'Amministrazione al pagamento di un importo pari all'intero valore della controversia), lo respingeva, rinviando la trattazione dei ricorsi riuniti a nuovo ruolo.

In particolare, osservava tale ordinanza che: - "non è dubitabile che, nella singolare vicenda all'esame della Corte, sia attualmente portata al suo esame una controversia tra CEDIS e Agenzia delle Entrate, avente per oggetto un unico atto impositivo, definita allo stato con due distinte sentenze spiccate dalla Commissione Tributaria Regionale, l'una che ha statuito una 'soccombenza ripartita' tra le parti e l'altra che ha invece deciso la soccombenza integrale della contribuente"; - "in presenza di due processi pendenti avverso un medesimo atto impositivo, nessuno dei quali 'concluso con pronuncia definitiva', non è certo consentito al contribuente addivenire, mediante lo strumento condonistico, alla chiusura dell'uno piuttosto che dell'altro processo, potendosi dirsi effettivamente definita la controversia' solo quando" la cessazione della materia del contendere investe "tutti gli eventuali plurimi procedimenti giurisdizionali pendenti"; - "il rigetto del ricorso avverso il diniego della definizione agevolata non consente tuttavia la decisione dei ricorsi riuniti proposti avverso le decisioni rese sul medesimo avviso di accertamento impugnato, dovendosi attendere il passaggio in giudicato dell'odierna decisione".

CONSIDERATO CHE Con identiche memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. senza data depositate telematicamente il 22 giugno 2022 in entrambi i fascicoli dei ricorsi riuniti, CEDIS ha formulato "istanza di sospensione ex art. 295 cpc e richiesta di riunione con giudizio di revocazione sul diniego di definizione". In tali memorie, CEDIS - rappresentava di aver proposto ricorso per revocazione, allegato alla memoria, avverso l'ordinanza n. 14231 del 2021, che "erroneamente" avrebbe "presupposto l'esistenza di 'due processi pendenti avverso il medesimo atto impositivo nessuno dei quali concluso con sentenza definitiva' mentre [...] il secondo avviso di accertamento notificato il 12.12.2009 doveva ritenersi interamente sostitutivo (in quanto emesso nei termini di decadenza) del primo", ragion per cui "coerentemente parte ricorrente aveva inteso definire in via agevolata unicamente il contenzioso pendente presso la Suprema Corte iscritto al n. 6978/2017 RG relativo al secondo avviso di accertamento"; - indi rilevava, in principalità, la sussistenza di "un rapporto di pregiudizialità-dipendenza rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c.", atto a determinare la necessità della sospensione del presente giudizio in attesa della decisione sulla revocazione, e, in subordine, la sussistenza, comunque, dei presupposti per la riunione al presente giudizio di quello introdotto dal ricorso per revocazione.

A fronte di ciò, la richiesta principale di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione sulla revocazione non è meritevole di accoglimento, alla luce del chiaro ed insuperabile tenore dell'art. 398, comma 4, cod. proc. civ., ai sensi del quale "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo", essendo eventualmente rimesso al "giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte", il potere di "sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione", "qualora", peraltro, "ritenga" questa "non manifestamente infondata".

Meritevole di accoglimento è invece l'istanza subordinata di riunione al presente giudizio di quello introdotto dal ricorso per revocazione (pendente, come da ricerche della Cancelleria, innanzi a questa stessa Sezione "sub" n. 1250/22 RG, in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione). Invero, l'ordinanza n. 14231 del 2021 ha definito, in quanto pregiudiziale, il ricorso successivo proposto da CEDIS avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata, confluito nel fascicolo relativo ai ricorsi riuniti, riguardanti "funditus" le cause scaturenti dalle impugnazioni degli avvisi di accertamento.

Di conseguenza, anche con riferimento al giudizio promosso per la revocazione di detta ordinanza, nell'identità delle parti in causa, sussiste una stretta comunanza del relativo oggetto rispetto a quello del presente giudizio, idonea a giustificare la sollecitata riunione, al fine di consentire l'integrale definizione del contenzioso promosso da CEDIS in una sede unitaria. Donde, a tal fine, la necessità di disporre rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo onde consentire la riunione del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 14231 del 2021, pendente